Cassazione Civile, Ordinanza n. 34059/2022 del 18/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, l’opposizione proposta dal pubblico ministero avverso un decreto di liquidazione del compenso emesso in favore del difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorso per cassazione, proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, si fondava su due censure: con il primo motivo si deduceva che il decreto di liquidazione non era mai stato notificato o comunicato al ricorrente e che non vi era prova dell’effettiva trasmissione del fascicolo all’ufficio affari civili della Procura; con il secondo motivo si contestava che non fosse stata considerata un’attestazione del direttore amministrativo dell’ufficio affari civili, secondo cui non vi sarebbe stata alcuna comunicazione, telematica o cartacea, del provvedimento da parte della cancelleria. La Corte ha esaminato congiuntamente le doglianze e le ha ritenute inammissibili, rilevando anzitutto la mancanza dell’esposizione sommaria dei fatti di causa e, in ogni caso, l’infondatezza/inammissibilità delle censure nel merito perché il provvedimento era entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario mediante annotazione "al visto PM" e l’opposizione era stata proposta oltre il termine di 30 giorni, nonché oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato che la decisione del Tribunale, che aveva ritenuto tardiva l’opposizione del pubblico ministero avverso il decreto di liquidazione, era corretta: il provvedimento risultava comunque portato a conoscenza del destinatario in forma equipollente tramite il visto del PM sul fascicolo, e l’impugnazione era stata proposta ben oltre sia il termine breve di 30 giorni sia il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, sia perché il ricorrente era la Procura della Repubblica, sia perché l’intimato non ha svolto difese. La Corte ha inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
richiamato per la proposta del relatore di definizione del ricorso in camera di consiglio
la comunicazione del provvedimento può avvenire anche in forma equipollente rispetto alle modalità ordinarie
menzionato nel combinato disposto richiamato per le modalità di comunicazione del provvedimento
il termine lungo per impugnare si applica ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio anche se non comunicati o notificati
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contiene un’esposizione sommaria dei fatti di causa, requisito essenziale a consentire la comprensione della controversia e delle censure proposte.
- Il provvedimento di liquidazione del compenso può dirsi conosciuto dal destinatario anche attraverso forme equipollenti alla comunicazione formale, purché sia assicurata l’effettiva conoscibilità dell’atto.
- Quando l’atto decisorio non sia stato notificato o comunicato, resta comunque applicabile il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. per proporre l’impugnazione.
- La tardività dell’opposizione o dell’impugnazione va valutata tenendo conto del momento in cui il provvedimento è entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario, non potendo rilevare mere difficoltà organizzative interne dell’ufficio.
- La proposizione dell’impugnazione oltre il termine di legge determina l’inammissibilità del ricorso e legittima, se dovuto, il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
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