Cassazione Penale, Sentenza n. 35013/2026 del 30/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Rovigo, quale giudice dell’esecuzione, aveva dichiarato inammissibile la richiesta della Procura di revocare la sospensione condizionale concessa al condannato con sentenza dello stesso Tribunale del 23 maggio 2023, irrevocabile il 14 giugno 2023. La richiesta si fondava sulla violazione dell’art. 164, secondo comma, n. 1, c.p., in ragione di precedenti condanne detentive ostative: una condanna a dieci mesi e venti giorni di reclusione non sospesa e una condanna a sei mesi con pena sospesa, successivamente revocata. Il giudice dell’esecuzione aveva ritenuto che tale ipotesi non rientrasse nei poteri di revoca previsti dall’art. 674 c.p.p.; aveva inoltre reputato che il giudice della cognizione conoscesse le cause ostative, desumendolo dai riferimenti contenuti nella sentenza concessiva del beneficio. Il pubblico ministero ha dedotto violazione degli artt. 163, 164 e 168 c.p. e 666 e 674 c.p.p., sostenendo che la revoca esecutiva è possibile anche per la sospensione illegittimamente concessa in violazione dell’art. 164, secondo comma, n. 1, c.p., quando le cause ostative non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. Ha inoltre contestato che il Tribunale avesse potuto inferire la conoscenza dei precedenti senza acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione e senza prova che vi fosse stato inserito un certificato del casellario completo e aggiornato.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Rovigo in composizione monocratica. Ha affermato che, in linea di principio, il giudice dell’esecuzione può revocare la sospensione condizionale concessa in violazione del combinato disposto dell’art. 164, secondo comma, n. 1, e quarto comma, c.p., quest’ultimo integrato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 1976, quando il cumulo delle pene superi i limiti dell’art. 163 c.p. La revoca non è consentita se le cause ostative erano documentalmente note al giudice della cognizione. Nel caso concreto il giudice dell’esecuzione non aveva acquisito il fascicolo della cognizione e aveva erroneamente dedotto la conoscenza dei precedenti dal riferimento a una precedente sospensione condizionale, benché dagli atti indicati emergessero precedenti e una revoca non menzionati nella sentenza concessiva. Il giudice del rinvio dovrà acquisire il fascicolo della cognizione e verificare i presupposti della revoca.
Norme richiamate
L’art. 674 cod. proc. pen. prevede che il giudice dell’esecuzione revoca il beneficio della sospensione condizionale della pena se non è stata revocato con la nuova sentenza di condanna (comma 1) ovvero “quando rileva l’esistenza delle condizioni di cui al terzo comma dell’art. 168 del codice penale” (comma 1-bis).
La disposizione attribuisce al giudice dell’esecuzione il potere di revoca nelle ipotesi contemplate dal comma 1 e, per il comma 1-bis, quando ricorrono le condizioni richiamate dall’art. 168, terzo comma, c.p.; la Corte ne interpreta l’ambito in coordinamento con l’art. 164 c.p.
il giudice dell’esecuzione può in linea di principio revocare, ai sensi dell’art. 168, terzo comma, cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena concessa in violazione del combinato disposto dell’art. 164, secondo comma, n. 1), e quarto comma, cod. pen., quest’ultimo come integrato da Corte cost. n. 95 del 1976, ossia in presenza di precedente condanna a pena detentiva per delitto non sospesa, ove il cumulo delle pene superi i limiti di cui all’art. 163 cod. pen.
La sospensione condizionale concessa in violazione del combinato disposto del secondo comma, n. 1, e del quarto comma può essere revocata in sede esecutiva quando la precedente condanna detentiva non sospesa, sommata alla pena successiva, comporti il superamento dei limiti dell’art. 163 c.p., salvo che la causa ostativa fosse documentalmente nota al giudice della cognizione.
il giudice dell’esecuzione può in linea di principio revocare, ai sensi dell’art. 168, terzo comma, cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena concessa in violazione del combinato disposto dell’art. 164, secondo comma, n. 1), e quarto comma, cod. pen.
Il terzo comma dell’art. 168 c.p., letto insieme all’art. 674, comma 1-bis, c.p.p. e all’art. 164 c.p., può fondare la revoca esecutiva della sospensione illegittimamente concessa per la presenza di precedenti ostativi, nei limiti precisati dalla giurisprudenza richiamata.
il giudice dell’esecuzione può in linea di principio revocare, ai sensi dell’art. 168, terzo comma, cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena concessa in violazione del combinato disposto dell’art. 164, secondo comma, n. 1), e quarto comma, cod. pen., quest’ultimo come integrato da Corte cost. n. 95 del 1976, ossia in presenza di precedente condanna a pena detentiva per delitto non sospesa, ove il cumulo delle pene superi i limiti di cui all’art. 163 cod. pen.
I limiti di pena stabiliti dall’art. 163 c.p. costituiscono il parametro per valutare se il cumulo della pena successiva con la precedente condanna detentiva ostativa renda illegittima la concessione del beneficio e ne consenta la revoca esecutiva.
Non disponibile nel testo della sentenza.
La norma è indicata tra quelle invocate dal ricorrente, ma la motivazione della Corte non ne espone né applica una specifica interpretazione.
Massime di principio
- Il giudice dell’esecuzione può revocare la sospensione condizionale della pena concessa in violazione del combinato disposto dell’art. 164, secondo comma, n. 1, e quarto comma, c.p., come integrato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 1976, quando la precedente condanna detentiva non sospesa, cumulata con la pena successiva, superi i limiti dell’art. 163 c.p.
- La revoca esecutiva del beneficio illegittimamente concesso incontra un limite quando la causa ostativa era documentalmente nota al giudice della cognizione; la mera possibilità astratta che il giudice potesse conoscere il precedente non equivale alla prova della sua conoscenza documentale.
- Per verificare se la causa ostativa fosse documentalmente nota al giudice della cognizione, il giudice dell’esecuzione deve acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione e valutare gli elementi effettivamente presenti in quel procedimento.
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