Cassazione Penale, Ordinanza n. 34724/2025 del 24/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, rilevando che erano fondati su motivi non consentiti dopo la definizione del giudizio di appello con concordato sulla pena e con rinuncia ai residui motivi di appello. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due imputati condannati in primo grado per reati in materia di stupefacenti e poi destinatari di una sentenza d'appello che, su concorde richiesta delle parti e previa rinuncia ai residui motivi di gravame, ha parzialmente modificato la decisione di primo grado riducendo il trattamento sanzionatorio. Uno dei ricorrenti deduceva vizi di motivazione per la mancata assoluzione e per la rideterminazione della pena; l'altro deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto che, nel procedimento definito con concordato in appello, le questioni sulle quali l'imputato ha rinunciato in funzione dell'accordo, anche se rilevabili d'ufficio, restano precluse anche nel giudizio di legittimità. Quanto alla pena, ha ribadito che l'imputato non può contestare la misura della pena liberamente concordata con l'accusa e ritenuta congrua in appello, salvo il caso di illegalità della pena.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice dei reati di detenzione/cessione di stupefacenti oggetto della condanna confermata in appello con riduzione della pena
art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
aggravante contestata nel capo di imputazione per i reati in materia di stupefacenti
il concordato in appello comporta un accordo sulla pena all'esito di un pieno accertamento di responsabilità già compiuto in primo grado e non più contestato, con effetti preclusivi sulle questioni rinunciate
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura, con trattazione camerale non partecipata
ha introdotto l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., richiamato per la definizione de plano dell'inammissibilità
base per la condanna alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende, secondo il dispositivo
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194
precedente richiamato in tema di effetti preclusivi della rinuncia all'impugnazione/concordato sulle questioni non più deducibili
Massime di principio
- Nel procedimento definito con concordato in appello, la rinuncia dell'imputato a contestare determinati profili in funzione dell'accordo sulla pena preclude la deduzione in cassazione di motivi relativi a quelle stesse questioni, anche se astrattamente rilevabili d'ufficio.
- L'accordo sulla pena raggiunto nel concordato in appello non può essere messo in discussione dall'imputato quanto alla sua misura, salvo il limite dell'illegalità della pena.
- La definizione del giudizio ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. presuppone che la responsabilità sia già stata pienamente accertata in primo grado e non più contestata dall'appellante; di conseguenza, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per riaprire il tema della colpevolezza o del trattamento sanzionatorio concordato.
- Quando il ricorso propone motivi non consentiti dalla legge in presenza di concordato in appello, la Corte può dichiararne l'inammissibilità senza formalità, in camera di consiglio non partecipata, con conseguente condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
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