Cassazione Penale, Sentenza n. 19887/2023 del 10/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Gallico impugna la sentenza di rinvio emessa dalla Corte di Appello di Reggio Calabria dopo che la Cassazione aveva annullato precedenti pronunce. L imputazione centrale (capo A) riguarda la partecipazione all associazione mafiosa ex art. 416-bis cod. pen. con aggravanti; il capo B riguarda reati di intestazione fittizia aggravata. I motivi di ricorso denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione per aver la Corte territoriale reiterato pedissequamente argomentazioni già censurate, avere omesso di svolgere una completa e nuova valutazione del complesso probatorio indicato dalla Cassazione in rinvio, non aver ammesso prove ritenute decisive (trascrizioni e acquisizioni da altro procedimento), e non aver adeguatamente valutato la natura soggettiva dell aggravante ex art. 7 legge 203/1991.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto. Ha annullato la sentenza impugnata quanto al capo A (associazione mafiosa) disponendo il rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria per un nuovo esame complessivo del materiale probatorio. Ha inoltre censurato la motivazione relativa all aggravante ex art. 7 l. 203/1991 collegata al capo B, richiamando i criteri interpretativi (natura soggettiva dell aggravante, esigenza di dimostrare consapevolezza del fine agevolativo) e ordinando che in sede di rinvio si proceda ad una valutazione completa anche della provenienza e della gestione dei beni e delle eventuali prove sopravvenute.
Norme richiamate
Violazione contestata relativa alla partecipazione ad associazione mafiosa; la Cassazione richiama la necessità di valutare il quadro indiziario nella sua globalità e con specifico approfondimento quando la sentenza di rinvio è motivicamente censurata.
Aggravante di agevolazione mafiosa considerata di natura soggettiva: per applicarla al concorrente occorre dimostrare la consapevolezza del fine agevolativo. La Corte richiama le Sezioni Unite sul requisito della volizione e sulla possibilità di pluralità di motivi.
art. 12-quinquies legge 356/1992
Richiamata in relazione ai reati collegati all intestazione fittizia e alla gestione patrimoniale; la sentenza segnala che la valutazione della finalità di agevolare l associazione richiede indagini sulla provenienza e sulla gestione dei beni.
artt. 627, 628, 192, 533, 546, 603, 495, 606 cod. proc. pen.
Richiamati quali norme processuali relative al rito di rinvio, ammissione di prove e motivazione delle sentenze; la Cassazione sottolinea che il giudice del rinvio ha l obbligo di riesaminare compiutamente il materiale probatorio e di ammettere prove pertinenti non precluse dal giudicato.
Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019 (giurisprudenza delle Sezioni Unite)
Interpretazione giurisprudenziale utilizzata per definire i criteri di configurazione dell aggravante ex art. 7: circoscrive la natura soggettiva della circostanza e la necessità di elementi che rendano oggettivamente conoscibile il fine agevolativo al concorrente.
Massime di principio
- In caso di annullamento per vizio di motivazione il giudice del rinvio deve compiere un nuovo e completo esame di tutto il materiale probatorio; non può limitarsi a riproporre il percorso argomentativo già censurato dalla Corte di legittimità.
- Quando la Cassazione indica punti specifici di carenza motivazionale, il giudice di rinvio non è vincolato a considerare solo quei frammenti ma deve valutare il compendio probatorio nel suo insieme, anche effettuando atti istruttori necessari.
- L aggravante dell agevolazione mafiosa (art. 7 legge 203/1991) ha natura soggettiva: per estenderla a un concorrente occorre dimostrare la sua consapevolezza del fine agevolativo; la mera contiguità familiare o economica non è di per sé sufficiente.
- Nei processi che coinvolgono consorterie a base familiare è fondamentale distinguere tra interessi familiari e finalità associative mafiose; la compresenza di motivazioni non esclude la necessità di prove specifiche sul dolo relativo all agevolazione mafiosa.
- Se la difesa chiede acquisizioni o trascrizioni da procedimenti collegati e tali atti sono pertinenti alla decisione, il giudice deve motivare con chiarezza il rifiuto di ammissione o, preferibilmente, procedere all acquisizione per consentire una valutazione completa.
- Il giudicato su singoli capi non impedisce al giudice di rinvio di riconsiderare l insieme probatorio per gli altri capi, ma gli effetti della decisione passata in giudicato vanno rispettati e non possono essere riassorbiti senza specifica motivazione.
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