Cassazione Penale, Sentenza n. 39140/2025 del 03/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato ha impugnato la conferma della condanna per reato (artt. 110, 624, 625 n.2 e 5 c.p.), denunciando errata applicazione della legge e carenza di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva e al giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p. La difesa ha sostenuto che il precedente riportato era stato estinto mediante perdono giudiziale, istituto che, pur riferendosi a fatti per i quali vi è stato un accertamento, determina il proscioglimento e non può essere considerato una sentenza di condanna ai fini della recidiva; conseguentemente la recidiva era stata erroneamente riconosciuta e il bilanciamento delle circostanze era viziato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei termini indicati: ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il perdono giudiziale determina il proscioglimento e non può essere utilizzato come sentenza di condanna ai fini della recidiva; ha quindi ritenuto erroneo il riconoscimento della recidiva operato dalla Corte d'appello. Per tale motivo ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la recidiva (escludendola) e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per un nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio (rimodulazione della pena alla luce dell'esclusione dell'aggravante). La censura sul resto del giudizio è stata invece esclusa; la richiesta di inammissibilità del Procuratore Generale non è stata accolta.
Norme richiamate
art. 110, art. 624, art. 625, n.2 e n.5
Indicano i fatti di reato contestati (concorso e reati contro il patrimonio) oggetto del processo; utilizzate come base della condanna confermata in appello
Norma relativa alla recidiva; la Corte ha interpretato che la recidiva non può trovare fondamento su un precedente estinto con perdono giudiziale, poiché tale istituto produce proscioglimento e non sentenza di condanna
Disciplina il bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti ai fini del trattamento sanzionatorio; la Corte ha disposto che il giudizio di bilanciamento vada riesaminato escludendo l'aggravante della recidiva erroneamente ritenuta
Stabilisce i limiti del potere del giudice di appello di intervenire d'ufficio sulla pena; la Corte ha però ritenuto che, poiché la difesa aveva comunque sollevato (anche se implicitamente) la questione del perdono giudiziale e la Corte d'appello si è pronunciata sulla recidiva, fosse possibile correggere l'errore mediante annullamento limitato e rinvio per il nuovo trattamento sanzionatorio
Istituto del perdono giudiziale (giurisprudenza)
Secondo la giurisprudenza consolidata richiamata, il perdono giudiziale implica la rinuncia statale alla condanna e determina il proscioglimento, perciò non costituisce titolo per configurare la recidiva
Massime di principio
- Il perdono giudiziale produce proscioglimento e non può essere considerato sentenza di condanna ai fini della recidiva: non deve quindi essere usato come aggravante recidiva nel calcolo della pena
- Se la difesa solleva (anche implicitamente) in sede di appello la rilevanza di un perdono giudiziale e la Corte d'appello si esprime sulla recidiva, la Cassazione può intervenire correggendo l'errore anche annullando parzialmente la sentenza e rinviando per la sola determinazione della pena
- L'erroneo riconoscimento della recidiva può essere rettificato con annullamento limitato della statuizione e rinvio per la rimodulazione del trattamento sanzionatorio, senza necessità di annullamento totale quando il resto del giudizio è immune da vizi tali da compromettere il decisum
- Il giudizio di bilanciamento tra attenuanti e aggravanti (art. 69 c.p.) va sempre riesaminato alla luce dell'effettiva sussistenza o meno delle aggravanti: l'esclusione della recidiva può comportare una rilevante riconsiderazione della pena
- Per evitare che questioni rilevanti non vengano prese in considerazione, la difesa dovrebbe proporre in modo espresso e motivato la doglianza relativa alla natura di eventuali precedenti (es. distinzione tra condanna e perdono giudiziale) in sede di appello
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