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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22375/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della validità e dell'uso della clausola antistallo di tipo "russian roulette" contenuta nel patto parasociale del 27/06/2006; le ricorrenti contestavano che la clausola fosse di fatto unilaterale e meramente potestativa, che Fintecna ne avesse abusato approfittando della debolezza finanziaria delle controparti, chiedevano la nullità o l'inefficacia della clausola, il risarcimento dei danni per violazione dei doveri di correttezza e buona fede e per attività di direzione e coordinamento, nonché l'ammissione di una CTU per dimostrare la non equità del prezzo fissato

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso e confermato la sentenza della Corte d'appello di Roma. Ha ritenuto valida la clausola russian roulette nel patto parasociale: la clausola è stata considerata simmetrica e dotata di meccanismi di 'checks and balances' (l'oblato può vendere o acquistare alla medesima cifra), perciò non meramente potestativa né arbitraria nella determinazione del prezzo; esclusa nullità per vizio dell'oggetto e assenza di meccanismo di equa valorizzazione (nei patti parasociali) e non ravvisato il patto leonino; le accuse di abuso del diritto e di condotta scorretta da parte di Fintecna sono state giudicate non provate; la richiesta di CTU è stata dichiarata inammissibile e l'onere probatorio delle ricorrenti sulla non equità del prezzo è stato ritenuto a loro carico. Spese processuali a carico delle ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 2341-bis c.c.

    i patti parasociali non possono avere durata superiore a 5 anni - salvo rinnovo - se hanno per oggetto stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società

    Riconosciuta la legittimità e la tutela dei patti parasociali entro i limiti della norma; la clausola russian roulette contenuta in patto parasociale non è vietata per il mero fatto di essere autonoma rispetto allo statuto

  • art. 1355 c.c.

    è nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell'alienante o, rispettivamente, da quella del debitore

    La corte ha ritenuto che la russian roulette non costituisce condizione meramente potestativa: il meccanismo strutturale (diritto di scelta dell'oblato) impedisce l'arbitrarietà del proponente

  • art. 1349 c.c.

    Richiamato nel quadro della determinazione dell'oggetto: la clausola è compatibile con il principio se la determinazione del prezzo non è esercitata in modo arbitrario e trova riequilibrio nella facoltà concessa all'oblato

  • art. 2265 c.c.

    è nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite

    La corte ha escluso la violazione del divieto del patto leonino, ritenendo che la russian roulette non elimini la partecipazione agli utili/perdite in modo assoluto e permanente

  • art. 2437-ter c.c.

    Norma sul valore del socio recedente richiamata nelle discussioni su 'equa valorizzazione'; la Corte ha ritenuto tale principio non estendibile automaticamente ai patti parasociali di russian roulette

  • art. 2437-sexies c.c.

    Norma sul riscatto convenzionale evocata dalla difesa delle ricorrenti: la Corte ha ritenuto che il criterio di equa valorizzazione proprio di riscatto/recesso non si applichi necessariamente ai patti parasociali

  • art. 1285 c.c.

    Riferimento dottrinale: il meccanismo è stato ricondotto a obbligazione alternativa esercitabile dall'oblato (vendere o comprare) ai sensi dell'art.1285 come possibile lettura interpretativa

  • art. 2697 c.c.

    Richiamata in relazione all'onere della prova: la Corte ha ritenuto che fosse a carico delle ricorrenti dimostrare l'iniquità della determinazione del prezzo e l'abuso

  • art. 115 e 116 c.p.c.

    Norme processuali sulla prova; citate nel contesto del rigetto della richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che è rimessa alla discrezionalità del giudice

  • art. 2 Cost.

    Richiamato in relazione al dovere di solidarietà e ai principi di buona fede; la Corte ha ritenuto che l'allegata violazione richiedesse prova di abuso concreta e non semplici indici generici

Massime di principio

  • Le clausole di tipo 'russian roulette' inserite in patti parasociali sono generalmente ammissibili nel diritto italiano se prevedono un trigger rilevante e un meccanismo di riequilibrio (es. possibilità per l'oblato di vendere o acquistare alla medesima cifra); non sono automaticamente nulle come mere condizioni potestative.
  • La conformità a limiti di ordine pubblico (es. divieto di patto leonino) va valutata caso per caso: una clausola che non esoneri permanentemente un socio dagli utili/perdite e che offra un effettivo equilibrio contrattuale non infrange l'art. 2265 c.c.
  • Il principio di 'equa valorizzazione' applicato alle fattispecie di recesso/riscatto statutario non si estende automaticamente a patti parasociali; tuttavia l'assenza di meccanismi di valorizzazione oggettivi può aumentare il rischio di contestazioni e di accertamento di abuso.
  • La parte che lamenta abuso nell'uso della clausola deve fornire prove concrete dell'abuso (es. lack of choice, mancata disclosure di informazioni materiali, artificiale creazione dello stallo). Indizi generici non sono sufficienti.
  • Per limitare il rischio contenzioso è consigliabile, in fase di redazione di buy-sell/russian roulette clauses, prevedere: criteri oggettivi alternativi di valutazione (perito terzo/fair value), obblighi di disclosure materiali, tempistiche chiare e meccanismi procedurali per evitare abusi.
  • La richiesta di CTU è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito: chi contesta la correttezza della valorizzazione deve comunque curare l'onere probatorio e considerare che la CTU non è automatica.
  • Se la clausola è inserita nello statuto (e quindi vincola anche i futuri soci) il controllo di legittimità e le tutele possono essere più stringenti rispetto a clausole puramente parasociali; occorre perciò attenzione alla forma e all'informazione preventiva degli aderenti.

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