Cassazione Civile, Ordinanza n. 22997/2021 del 17/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo a un contratto preliminare di compravendita immobiliare. Nel preliminare era stata inserita una postilla, aggiunta in un momento successivo alla stipula, che richiamava il versamento di un'ulteriore caparra confirmatoria di euro 8.100.000,00. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto non dovuta alcuna imposta proporzionale su tale somma perché la caparra non risultava effettivamente versata e, secondo il giudice di merito, la caparra confirmatoria avrebbe natura di contratto reale, perfezionato solo con la consegna del denaro. L'Agenzia delle entrate ha impugnato la decisione denunciando violazione dell'art. 12 preleggi, dell'art. 1385 c.c. e degli artt. 2, 42 e 43 del d.P.R. 131/1986, nonché delle disposizioni della Tariffa, sostenendo che, ai fini fiscali, è irrilevante la mancata materiale dazione della caparra quando il preliminare la preveda; secondo la Nota all'art. 10 della Tariffa, infatti, la mera previsione della caparra confirmatoria nel preliminare fa scattare l'imposta proporzionale dello 0,50%.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. La Corte ha affermato che, in materia di imposta di registro, la tassazione proporzionale dello 0,50% si applica non solo quando la caparra confirmatoria sia effettivamente corrisposta, ma anche quando il contratto preliminare la preveda come prestazione differita. Ha quindi ritenuto erronea la decisione di merito che aveva subordinato l'imposta alla sola consegna della somma. Rimane demandato al giudice di rinvio l'accertamento in fatto della reale portata della postilla manoscritta, da interpretare secondo i criteri degli artt. 1362-1371 c.c., per stabilire se essa integri una pattuizione di caparra confirmatoria a esecuzione differita.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
richiamato nel motivo di ricorso come parametro interpretativo
la caparra confirmatoria è richiamata come negozio reale nei rapporti civilistici, ma la Corte distingue tale profilo dalla disciplina fiscale
testo unico dell'imposta di registro, base normativa del prelievo contestato
art. 2 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
richiamato dalla ricorrente nel motivo
art. 42 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
richiamato dalla ricorrente nel motivo
art. 43 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
richiamato dalla ricorrente nel motivo
art. 6 Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
prevede l'applicazione dell'aliquota proporzionale dello 0,50% per le pattuizioni rilevanti ai fini della caparra
art. 10 Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
assoggetta i contratti preliminari all'imposta fissa, ma la relativa Nota estende il prelievo proporzionale se il preliminare prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria
Nota dell'art. 10 Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
"Se il contratto preliminare prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria si applica il precedente art. 6"
il presupposto impositivo non è limitato all'effettivo versamento della caparra, ma comprende anche la sua mera previsione nel preliminare, ivi compresa la pattuizione con esecuzione differita
criteri interpretativi rimessi al giudice di merito per accertare se la postilla integri una pattuizione di caparra differita
richiamato per l'enunciazione del principio di diritto in sede di cassazione
richiamato per la regolazione delle spese nel giudizio di rinvio
Massime di principio
- In materia di imposta di registro sui contratti preliminari, il presupposto della tassazione proporzionale sulla caparra confirmatoria è integrato anche dalla sola pattuizione della caparra nel preliminare, non essendo necessario che la somma sia già stata materialmente versata.
- La natura reale della caparra confirmatoria nel rapporto civilistico non impedisce che, ai fini fiscali, rilevi la previsione negoziale di una caparra a esecuzione differita.
- Quando la clausola contrattuale sia ambigua o controversa, la qualificazione della pattuizione come caparra confirmatoria differita è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, da compiersi secondo i criteri legali di interpretazione del contratto.
- In sede di legittimità, se il giudice di merito subordina erroneamente l'imposta alla sola corresponsione materiale della caparra, la sentenza è cassata con rinvio per nuovo esame della clausola alla luce della corretta regola fiscale.
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