Cassazione Penale, Sentenza n. 5398/2022 del 15/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava l'ordinanza del Tribunale di Bari che, in sede di riesame, aveva annullato la parte dell'ordinanza del GIP relativa al capo 7 (riqualificato in traffico di influenze illecite) e aveva sostituito la misura degli arresti domiciliari disposta per il capo 18 con misure interdittive cumulative (divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione e divieto di esercitare attività d'impresa per un anno). Il ricorrente deduceva: (1) carenza e manifesta illogicità della motivazione circa i gravi indizi di colpevolezza e la residua esigenza cautelare per il capo 18 e omessa motivazione sui "motivi nuovi" in udienza di riesame; (2) carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla concretezza e attualità del pericolo di reiterazione; (3) carenza e manifesta illogicità della motivazione circa la scelta della massima estensione temporale (12 mesi) delle misure interdittive, con particolare riferimento al divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (l'altra interdizione era stata poi revocata dal GIP).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo e i motivi nuovi depositati, perché consistenti in censure di merito e in una diversa valutazione degli elementi probatori che non rientrano nel sindacato di legittimità salvo violazioni di legge o manifesta illogicità; ha invece accolto il terzo motivo nella parte relativa alla durata della misura interdittiva residua: il Tribunale del riesame aveva fissato la durata al massimo consentito (un anno) con motivazione meramente apparente (richiamo generico all'"oggettivo rilievo delle condotte collusive"), inidonea a giustificare il massimo della durata. Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Bari, sezione del riesame, per un nuovo esame limitato al tema della motivazione della durata della misura interdittiva residua.
Norme richiamate
Norma sul delitto di corruzione; nel testo è l'articolazione delle contestazioni in relazione agli atti pubblici e alle utilità date ai funzionari comunali
Fattispecie di traffico di influenze illecite; citata in relazione alla riqualificazione operata dal GIP sul capo 7 e valutata dai giudici del riesame
Richiamata come possibile diverso inquadramento della vicenda (induzione indebita); la Corte osserva che la riclassificazione richiede valutazione di merito non sindacabile in Cassazione salvo vizi di motivazione
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso in Cassazione e i limiti del sindacato: le censure devono evidenziare violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione per essere ammissibili
art. 273, comma 1 e art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norme richiamate nella doglianza relative a esigenze cautelari e alle ragioni per l'adozione delle misure; la Corte richiede contestazioni specifiche e non generiche
art. 308, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede la durata delle misure interdittive fino al limite massimo (oggi 12 mesi); la Corte afferma l'obbligo del giudice di motivare in modo specifico e non generico quando si applica la durata massima
Norma sulla revoca delle misure cautelari; richiamata perché il GIP ha revocato successivamente una delle misure interdittive
art. 23, comma 8, d. n. 137 del 2020 conv. dalla legge n. 176 del 2020
Norma che ha consentito lo svolgimento del giudizio di cassazione a trattazione scritta in questo procedimento
Massime di principio
- In Cassazione le censure che si limitano a contestare la valutazione in fatto del giudice di merito sono, di regola, inammissibili: il ricorso deve evidenziare violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione per essere esaminato
- Quando il giudice applica una misura interdittiva per la durata massima prevista dalla legge, è necessario fornire una motivazione specifica e circostanziata; richami generici all'"oggettivo rilievo" delle condotte non sono sufficienti
- Per dedurre l'insussistenza del pericolo di reiterazione o delle esigenze cautelari bisogna confrontarsi puntualmente con gli argomenti del provvedimento impugnato e formulare censure motivate, non affermazioni apodittiche
- La richiesta di riclassificazione giuridica del fatto (es. da corruzione a induzione indebita) impone di affrontare questioni di merito che normalmente non sono sindacabili in Cassazione salvo profili di manifesta illogicità o violazione di legge
- La revoca parziale di misure cautelari non elimina l'interesse a impugnare le residue misure: è possibile ottenere annullamento o rinvio limitato sul profilo ancora attivo (es. durata di una interdizione rimasta)
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