Cassazione Civile, Ordinanza n. 33915/2021 del 12/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino algerino ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Giudice di pace di Melfi che aveva convalidato il trattenimento presso un Centro di permanenza per i rimpatri, disposto "per il tempo strettamente necessario" in vista dell'esecuzione dell'espulsione amministrativa. Con l'unico motivo ha denunciato falsa o erronea applicazione dell'art. 13, comma 3, del testo unico immigrazione e degli artt. 7 e 17 del d.lgs. 142/2015. In particolare ha sostenuto che la Questura avrebbe richiesto il nulla osta dell'autorità giudiziaria solo il giorno precedente l'udienza di convalida e non prima dell'emanazione del decreto di espulsione, come ritenuto necessario; inoltre ha lamentato che il Giudice di pace non avrebbe adeguatamente valutato la dedotta vulnerabilità psichica e comportamentale del trattenuto.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha interpretato l'art. 13, comma 3, t.u. immigrazione nel senso che, per lo straniero sottoposto a procedimento penale e non in custodia cautelare, il termine ultimo per la richiesta del nulla osta è collegato non all'emissione del decreto di espulsione, ma al momento dell'esecuzione dell'espulsione. Quanto alla dedotta vulnerabilità, la Corte ha osservato che il Giudice di pace aveva dato atto delle certificazioni mediche attestanti l'idoneità dell'interessato alla vita in comunità e che il ricorso si limitava a contestare in modo generico la valutazione del materiale documentale, senza specificazioni idonee a scalfire la motivazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese in favore dei controricorrenti.
Norme richiamate
art. 13, comma 3, d.lgs. 286/1998
"prima di eseguire l'espulsione"
la richiesta di nulla osta dell'autorità giudiziaria deve intervenire entro il momento di esecuzione dell'espulsione, e non necessariamente prima dell'emissione del decreto di espulsione
sono richiamati dal ricorrente come norme asseritamente violate in relazione alla valutazione della situazione di vulnerabilità, ma la Corte non ne ravvisa la violazione sulla base delle censure dedotte
art. 13 t.u. immigrazione
norma richiamata per disciplinare il trattenimento e i presupposti procedurali connessi all'espulsione amministrativa
Massime di principio
- Nel procedimento di espulsione amministrativa dello straniero sottoposto a procedimento penale non in stato di custodia cautelare, il nulla osta dell'autorità giudiziaria va richiesto prima dell'esecuzione dell'espulsione, non necessariamente prima dell'adozione del decreto di espulsione.
- La censura in cassazione che contesti la valutazione di documentazione sanitaria o di vulnerabilità del trattenuto deve essere specifica e puntuale; la mera deduzione di un'erronea valutazione del materiale prodotto non è sufficiente a infirmare la motivazione del giudice di merito.
- In sede di legittimità, la motivazione che dia conto dell'esame delle certificazioni mediche e della compatibilità del trattenimento con le condizioni dell'interessato resiste a censure generiche sulla vulnerabilità.
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