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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33439/2023 del 30/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente, ritenendo che la domanda originaria non potesse essere proposta in assenza dell'interesse specifico richiesto dalla disciplina sopravvenuta. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al resistente (concessionaria della riscossione)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario estratti di ruolo e le cartelle di pagamento ad essi sottese, deducendo vizi delle notifiche e contestando la documentazione prodotta dalla concessionaria. In appello la Commissione tributaria regionale aveva accolto il gravame dell'Agenzia delle entrate, con conseguente soccombenza del contribuente. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) omessa motivazione e violazione delle regole sulla notifica degli atti tributari in relazione alla mancata querela di falso sulle relate di notifica; (2) omessa pronuncia sul disconoscimento della conformità agli originali delle copie delle relate prodotte; (3) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per avere il giudice d'appello deciso sulla nullità delle notifiche nonostante l'omesso gravame sul punto da parte dell'ente creditore e della concessionaria; (4) in subordine, violazione delle norme processuali sulla tardività dell'appello incidentale della concessionaria. La Corte, però, ha ritenuto decisivo lo ius superveniens introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, che ha inserito nell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 il comma 4-bis, nel senso che l'estratto di ruolo non è impugnabile e che la cartella asseritamente invalidamente notificata è impugnabile solo in presenza di uno specifico pregiudizio all'interesse ad agire; nel caso concreto il contribuente non aveva allegato né dimostrato tale interesse qualificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.

    Sono richiamate come parametri di deduzione dei motivi di ricorso per cassazione, ma la decisione viene definita su una questione preliminare di ammissibilità dell'azione, assorbente rispetto alle censure formulate.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    È richiamato per i motivi di omessa pronuncia e di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte non esamina nel merito tali censure perché considera decisivo il difetto originario di interesse ad agire.

  • art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Come modificato dall'art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, prevede la non impugnabilità dell'estratto di ruolo e consente l'impugnazione diretta del ruolo e della cartella solo in casi tassativi collegati a un concreto pregiudizio per il debitore.

  • art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. in L. 17 dicembre 2021, n. 215

    La disposizione è considerata applicabile ai processi pendenti perché specifica e concretizza l'interesse alla tutela immediata contro ruolo e cartella non notificata o invalidamente notificata.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

    È richiamato come una delle ipotesi tassative in cui l'iscrizione a ruolo può pregiudicare la partecipazione a una procedura di appalto, integrando l'interesse ad agire.

  • art. 48-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    È richiamato come ulteriore ipotesi tassativa di pregiudizio rilevante ai fini dell'impugnazione diretta del ruolo o della cartella.

  • art. 1, comma 1, lettera a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40

    È richiamato nel novero dei soggetti pubblici rispetto ai quali l'iscrizione a ruolo può incidere sulla riscossione di somme dovute e quindi sull'interesse ad agire.

  • art. 372 c.p.c.

    La Corte richiama la possibilità di produrre documentazione in cassazione per allegare l'interesse qualificato, ove rilevante ai fini della decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di ricorso respinto o dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • In tema di riscossione mediante ruolo, l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; l'azione diretta contro il ruolo o la cartella asseritamente invalida è ammessa solo se il debitore dimostra uno specifico e attuale pregiudizio tra quelli tipizzati dalla legge.
  • L'interesse ad agire è una condizione dell'azione di natura dinamica e deve sussistere fino al momento della decisione; perciò lo ius superveniens che ne specifichi il contenuto si applica anche ai giudizi pendenti.
  • Quando la disciplina sopravvenuta attribuisce rilevanza a un interesse qualificato all'impugnazione, grava sull'attore l'onere di allegare e dimostrare il concreto pregiudizio previsto dalla norma.
  • Se manca il presupposto legale dell'interesse ad agire, la domanda originaria è inammissibile e la cassazione deve pronunciare senza rinvio, poiché la controversia non avrebbe potuto essere validamente introdotta.
  • Le censure di merito sulla notificazione, sulle relate o sul riparto del decisum restano assorbite quando il giudice di legittimità accerta un difetto originario di proponibilità dell'azione.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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