Cassazione Civile, Ordinanza n. 29666/2022 del 11/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia origina da una domanda di una lavoratrice volta a ottenere differenze retributive conseguenti alla riliquidazione dell'indennità prevista dall'art. 31 d.P.R. n. 761/1979, da calcolarsi sulla base del trattamento economico riconosciuto ai dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale inquadrati nella categoria DS 3. Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato in solido l'azienda ospedaliera e l'università. L'azienda aveva proposto appello, ma la Corte d'appello lo ha dichiarato inammissibile per tardività, ritenendo che la sentenza di primo grado fosse stata pronunciata con lettura del dispositivo e della motivazione in udienza ex art. 429, comma 1, c.p.c., sicché il termine lungo per impugnare decorreva dalla data della pronuncia, non dal giorno successivo del deposito in cancelleria. Con il ricorso per cassazione l'azienda ha dedotto, con due motivi strettamente connessi, violazione degli artt. 133 e 327 c.p.c. e vizio di motivazione: ha sostenuto che il termine semestrale per impugnare dovesse decorrere dal giorno del deposito materiale della sentenza in cancelleria, ossia dal 15 novembre 2013, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite sul completamento del procedimento di pubblicazione tramite certificazione del deposito, e lamentando che la Corte d'appello non avesse applicato Cass. S.U. n. 18569/2016 né verificato correttamente la data di deposito della decisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi perché il principio invocato dalla ricorrente, relativo alla pubblicazione ex art. 133 c.p.c., non era pertinente alla fattispecie: nel caso deciso dal Tribunale la sentenza era stata pronunciata nelle forme dell'art. 429, comma 1, c.p.c., con lettura in udienza, e quindi il termine lungo per impugnare decorreva dalla lettura e dalla sottoscrizione del verbale di udienza. La Corte ha ribadito che, in tali ipotesi, la pubblicazione avviene con la lettura in udienza e che i successivi adempimenti di cancelleria non incidono sulla decorrenza del termine per impugnare. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. La domanda della controricorrente di ottenere anche le spese dei gradi di merito è stata disattesa perché avrebbe richiesto un ricorso incidentale contro la statuizione di compensazione resa in appello.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. n. 761/1979
norma posta a base della domanda di riliquidazione dell'indennità e del conseguente ricalcolo delle differenze retributive
nelle sentenze pronunciate con lettura in udienza, la lettura della motivazione e la sottoscrizione del verbale equivalgono alla pubblicazione della decisione
la disciplina ordinaria della pubblicazione mediante deposito in cancelleria non si applica quando la sentenza sia stata pronunciata nelle forme di cui all'art. 429 c.p.c.
il termine lungo per l'impugnazione decorre, nelle ipotesi di lettura in udienza, dalla data della pronuncia e non dal successivo deposito
richiamato in relazione all'onere di specifica indicazione degli atti e della sentenza impugnata, con rilievo di possibile inammissibilità
norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio non partecipata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente di dare atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
richiamata come modifica all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Cass. S.U. n. 18569/2016
ritenuta non applicabile al caso, perché relativa alla pubblicazione della sentenza ex art. 133 c.p.c.
Cass. n. 3394/2021
richiamata a sostegno del principio secondo cui, nelle sentenze ex art. 429 c.p.c., il termine per impugnare decorre dalla lettura in udienza
Cass. n. 19908/2018
richiamata nello stesso senso, sulla decorrenza del termine dall'udienza di lettura
Cass. n. 22519/2018
precisa che il deposito successivo della sentenza in cancelleria è solo funzionale all'inserimento cronologico e al rilascio di copia
Cass. n. 25357/2018
per ottenere anche le spese dei gradi di merito occorre impugnare con ricorso incidentale la statuizione di compensazione
Cass. S.U. n. 4315/2020
richiamata per gli effetti processuali connessi al raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Quando la sentenza è pronunciata con lettura in udienza nelle forme previste dall'art. 429, comma 1, c.p.c., la pubblicazione si perfeziona con la lettura del dispositivo e della motivazione e con la sottoscrizione del verbale, sicché da tale momento decorre il termine lungo per impugnare.
- Il successivo deposito della sentenza in cancelleria, e i relativi adempimenti del cancelliere, non incidono sulla decorrenza del termine per l'impugnazione quando la decisione sia stata già pubblicata mediante lettura in udienza.
- Il principio elaborato per la pubblicazione delle sentenze ex art. 133 c.p.c. non è automaticamente estensibile alle decisioni pronunciate con le forme semplificate di cui agli artt. 429, comma 1, e 281 sexies c.p.c.
- La parte vittoriosa in cassazione che voglia ottenere anche la condanna alle spese dei gradi di merito contro una statuizione di compensazione deve proporre ricorso incidentale contro tale statuizione.
- Il controllo della tempestività dell'impugnazione va effettuato in base alla specifica forma di pubblicazione della sentenza di primo grado, senza sovrapporre regole proprie di modelli processuali diversi.
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