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Ordinanza

Ordinanza n. 374/2026 - Napoli, Sezione 4

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - quanto al ricorso principale: a) Della nota prot. -OMISSIS- del 5/11/25 relativa all’anno scolastico 2025/26 (doc. 04) con cui il DS, ad evasione della richiesta di accesso agli atti, ha comunicato che “(…) decreta e dispone l’assegnazione di n. 18 ore di insegnamento AD00 per la classe 1D in considerazione della presenza dell’alunno -OMISSIS-, nato a -OMISSIS-”; b) -OMISSIS- a.s. 2024/25 (doc. 05) pure comunicato in seguito all’accesso agli atti recante prot. -OMISSIS- del 5/11/25; c) Del 1° verbale g.l.o. prot. -OMISSIS- del 5/11/25 (doc. 06); d) dei provvedimenti (di cui non si conoscono gli estremi) con i quali il Ministero dell’Istruzione e il Centro Servizi Amministrativi di Napoli hanno determinato l’organico di fatto dei posti di sostegno per l’anno scolastico 2025/26, assegnando all’Istituto Scolastico frequentato dal minore un numero di insegnanti di sostegno inferiore a quelli necessari in relazione ai minori con disabilità gravi presenti nell’Istituto; e) nonché di ogni altro atto, ancorché interno o non noto, comunque connesso, presupposto e consequenziale lesivo degli interessi del minore, ivi comprese eventuali determinazioni degli organi scolastici. PER LA DECLARATORIA del diritto del minore -OMISSIS- di usufruire di un insegnante di sostegno per l'intero orario di frequenza scolastica per l'anno 2025/26 con rapporto 1:1 ovvero, in subordine, per un orario adeguato alle patologie da cui è affetto. NONCHÉ PER LA DECLARATORIA, ANCHE CON PROVVEDIMENTO CAUTELARE dell'obbligo, in capo alle amministrazioni intimate, di redigere il P.E.I. (piano educativo individuale) e/o modificarlo in favore del minore -OMISSIS- per l’anno 2025/26 tenendo conto della sua situazione di handicap grave. - quanto ai motivi aggiunti depositati il 12 gennaio 2026: a) Del pei a.s. 2025/26, prot. -OMISSIS- del 19/12/2025, depositato dai resistenti (doc. 02); b) Del rapporto informativo a firma del -OMISSIS-, depositato dai resistenti (doc. 03); c) di tutti gli atti ad esso pei comunque preordinati e/o comunque connessi. Nonché per la declaratoria del diritto del minore -OMISSIS- di usufruire di un insegnante di sostegno per l'intero orario di frequenza scolastica per l'anno 2025/26 con rapporto 1:1 ovvero, in subordine, per un orario adeguato alle patologie da cui è affetto.

Giustizia amministrativa202507065

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Assegnazione di 18 ore settimanali di insegnamento di sostegno per l’anno scolastico 2025/2026, unitamente agli atti presupposti, inclusi il PEI e il verbale del GLO

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (rappresentanti del minore)

Prevale il privato

La controversia

Il minore, affetto da disturbo dello spettro autistico e riconosciuto in situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, frequenta la prima classe della scuola secondaria per 27 ore settimanali. I genitori hanno impugnato la nota con cui l’istituto scolastico ha disposto l’assegnazione di 18 ore di sostegno, nonché gli atti relativi all’organico di fatto, il verbale del GLO e il PEI dell’anno scolastico 2025/2026, chiedendo l’assegnazione di un docente per l’intero orario scolastico, con rapporto 1:1, o comunque di un numero di ore adeguato alla patologia. Il ricorso censura, in particolare, l’insufficienza dell’assistenza assegnata e l’assenza di motivazione degli atti, in contrasto con la situazione complessiva di gravità del minore e con il precedente PEI, che indicava la necessità di ore di sostegno per tutto il tempo scuola. Con i motivi aggiunti sono stati impugnati anche il PEI 2025/2026 e il rapporto informativo depositati dall’amministrazione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, rilevando che l’amministrazione aveva assegnato 18 ore di sostegno senza adeguata motivazione, nonostante la gravità della situazione del minore e le indicazioni contenute nel precedente PEI. Ha ravvisato anche il periculum in mora, individuato nel pregiudizio evidente alla frequenza scolastica e alla piena integrazione del minore, in considerazione degli interessi superiori coinvolti. Ha quindi accolto la domanda cautelare, sospendendo gli atti impugnati ai fini del riesame e disponendo la conseguente assegnazione, previa integrazione del PEI 2025/2026, di un insegnante di sostegno per il numero di ore necessario alla piena integrazione scolastica. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il merito è stato fissato alla prima udienza pubblica del mese di gennaio 2027, con data da comunicarsi successivamente.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, legge n. 104/1992

    situazione di handicap grave

    La certificazione della situazione di gravità del minore costituisce elemento rilevante nella valutazione della necessità di un adeguato supporto didattico e della piena integrazione scolastica.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alle ulteriori disposizioni in materia di protezione dei dati personali, quale base per l’oscuramento dei dati identificativi e sanitari.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato ai fini della tutela dei dati relativi alla salute contenuti nel provvedimento.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato quale disciplina per l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato in materia di garanzie per il trattamento dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • In presenza di una situazione di handicap grave, l’assegnazione delle ore di sostegno deve essere determinata sulla base delle concrete esigenze del minore e del percorso di integrazione scolastica, non mediante una quantificazione immotivata o svincolata dalla situazione individuale.
  • L’assegnazione di un numero ridotto di ore di sostegno, ove incida concretamente sulla possibilità di frequentare la scuola e di conseguire la piena integrazione scolastica, può integrare un pregiudizio cautelabile, idoneo a fondare il periculum in mora.
  • Quando il PEI o gli atti istruttori già evidenziano la necessità di sostegno per l’intero tempo scuola, l’amministrazione deve motivare specificamente l’eventuale assegnazione di un numero inferiore di ore.
  • Il riesame dell’assegnazione delle ore di sostegno deve essere preceduto, ove necessario, dall’integrazione del PEI, così da correlare la misura del sostegno alle effettive esigenze educative e assistenziali dell’alunno.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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