Cassazione Penale, Ordinanza n. 04958/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello che li aveva condannati per ricettazione, deducendo anzitutto il travisamento della prova e il vizio di motivazione in relazione alle intercettazioni telefoniche. Sostenevano, inoltre, che il fatto fosse stato erroneamente qualificato ai sensi dell'art. 648 c.p., perché i beni oggetto di contestazione non sarebbero stati beni autonomamente rilevanti. Con un secondo motivo, comune a entrambi, lamentavano la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p. e il diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sul travisamento della prova, osservando che la lettura delle intercettazioni e la valutazione del loro contenuto sono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, sindacabili solo in presenza di un travisamento decisivo e incontestabile, qui insussistente. Ha inoltre ritenuto non consentita la doglianza sulla qualificazione giuridica ex art. 648 c.p., perché meramente reiterativa delle difese già respinte in appello e quindi priva di specificità. Quanto al secondo motivo, ha giudicato generica la censura sulla circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p. e manifestamente infondata quella sulle attenuanti generiche, ricordando che queste richiedono elementi positivi, la cui assenza legittima il diniego. Conseguentemente ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto come ricettazione, valorizzando la materialità e l'autonoma utilità dei beni oggetto di apprensione.
La censura sulla mancata applicazione dell'attenuante è stata dichiarata generica perché meramente riproduttiva di doglianze già esaminate e respinte in appello.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo di impugnazione comporta inammissibilità quando difetta la correlazione con la motivazione della decisione impugnata.
In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Richiamato solo implicitamente nella parte in cui si ribadisce che la valutazione della prova e del contenuto delle intercettazioni è riservata al giudice di merito, se logicamente motivata.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il travisamento della prova è deducibile solo quando il giudice di merito attribuisca alla prova un contenuto oggettivamente diverso da quello reale, e la difformità sia decisiva e incontestabile.
- La valutazione del significato probatorio delle intercettazioni appartiene al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione логica e non manifestamente illogica.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre, senza critica specifica, argomentazioni già dedotte in appello e già disattese dal giudice di merito.
- Ai fini della ricettazione, ciò che rileva è la sottrazione o la provenienza illecita di un bene dotato di materialità e autonoma utilità, non il mero supporto materiale su cui le informazioni siano state eventualmente trasferite.
- Le attenuanti generiche possono essere negate in assenza di elementi positivi idonei a giustificarne il riconoscimento; il ricorrente deve quindi indicare specifiche ragioni di meritevolezza non già valutate in senso contrario.
- La mancata specificità del motivo di impugnazione, per difetto di correlazione con la sentenza impugnata, determina l'inammissibilità del ricorso e le conseguenti statuizioni accessorie ex art. 616 c.p.p.
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