Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 04958/2026 del 06/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello che li aveva condannati per ricettazione, deducendo anzitutto il travisamento della prova e il vizio di motivazione in relazione alle intercettazioni telefoniche. Sostenevano, inoltre, che il fatto fosse stato erroneamente qualificato ai sensi dell'art. 648 c.p., perché i beni oggetto di contestazione non sarebbero stati beni autonomamente rilevanti. Con un secondo motivo, comune a entrambi, lamentavano la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p. e il diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sul travisamento della prova, osservando che la lettura delle intercettazioni e la valutazione del loro contenuto sono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, sindacabili solo in presenza di un travisamento decisivo e incontestabile, qui insussistente. Ha inoltre ritenuto non consentita la doglianza sulla qualificazione giuridica ex art. 648 c.p., perché meramente reiterativa delle difese già respinte in appello e quindi priva di specificità. Quanto al secondo motivo, ha giudicato generica la censura sulla circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p. e manifestamente infondata quella sulle attenuanti generiche, ricordando che queste richiedono elementi positivi, la cui assenza legittima il diniego. Conseguentemente ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto come ricettazione, valorizzando la materialità e l'autonoma utilità dei beni oggetto di apprensione.

  • art. 114 c.p.

    La censura sulla mancata applicazione dell'attenuante è stata dichiarata generica perché meramente riproduttiva di doglianze già esaminate e respinte in appello.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La mancanza di specificità del motivo di impugnazione comporta inammissibilità quando difetta la correlazione con la motivazione della decisione impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato solo implicitamente nella parte in cui si ribadisce che la valutazione della prova e del contenuto delle intercettazioni è riservata al giudice di merito, se logicamente motivata.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, il travisamento della prova è deducibile solo quando il giudice di merito attribuisca alla prova un contenuto oggettivamente diverso da quello reale, e la difformità sia decisiva e incontestabile.
  • La valutazione del significato probatorio delle intercettazioni appartiene al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione логica e non manifestamente illogica.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre, senza critica specifica, argomentazioni già dedotte in appello e già disattese dal giudice di merito.
  • Ai fini della ricettazione, ciò che rileva è la sottrazione o la provenienza illecita di un bene dotato di materialità e autonoma utilità, non il mero supporto materiale su cui le informazioni siano state eventualmente trasferite.
  • Le attenuanti generiche possono essere negate in assenza di elementi positivi idonei a giustificarne il riconoscimento; il ricorrente deve quindi indicare specifiche ragioni di meritevolezza non già valutate in senso contrario.
  • La mancata specificità del motivo di impugnazione, per difetto di correlazione con la sentenza impugnata, determina l'inammissibilità del ricorso e le conseguenti statuizioni accessorie ex art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioniCircostanze del reato
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.