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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05220/2024 del 27/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata nel novembre 2014 per tributi erariali. In primo grado la commissione tributaria aveva dichiarato prescritti tutti i crediti, salvo quello relativo a una cartella notificata nel maggio 2009. In appello l'ufficio aveva ottenuto una riforma parziale: la commissione regionale aveva escluso la prescrizione anche per un'ulteriore cartella, ritenendo applicabile la prescrizione decennale al capitale, ma confermando la prescrizione di interessi e sanzioni. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948 c.c. e dell'art. 20 del d.lgs. n. 472/1997, sostenendo che la commissione regionale avrebbe errato nell'applicare la prescrizione quinquennale a interessi e sanzioni anche fuori dall'ipotesi di definitività del debito derivante da provvedimento giurisdizionale irrevocabile.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in via generale, gli interessi sui crediti tributari sono soggetti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., in quanto obbligazione autonoma rispetto al debito principale; analogamente, per le sanzioni opera il termine quinquennale previsto dall'art. 20 del d.lgs. n. 472/1997. Il termine decennale di cui all'art. 2953 c.c. si applica invece agli accessori solo quando essi siano stati oggetto di accertamento giudiziale definitivo. Poiché nel caso concreto non risultava alcuna pronuncia giudiziale sugli accessori, la decisione della CTR è stata confermata. Il ricorso è stato quindi respinto; nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione del contribuente. È stata inoltre esclusa l'applicabilità dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 nei confronti dell'Amministrazione dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 2946 c.c.

    richiamato dalla ricorrente come norma sulla prescrizione ordinaria decennale, ma ritenuto non applicabile agli interessi e alle sanzioni nella fattispecie esaminata

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    norma di diritto comune applicabile agli interessi tributari, che soggiacciono alla prescrizione quinquennale per la natura autonoma dell'obbligazione accessoria

  • art. 20, d.lgs. n. 472/1997

    prevede il termine quinquennale di prescrizione per le sanzioni tributarie

  • art. 2953 c.c.

    il termine decennale si applica agli accessori solo quando essi siano stati oggetto di pronuncia giudiziale definitiva

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    non trova applicazione nei confronti delle amministrazioni dello Stato, che operano mediante prenotazione a debito

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    richiamato quale norma che ha introdotto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Gli interessi dovuti su crediti tributari hanno autonoma natura accessoria rispetto al debito principale e, salvo accertamento giudiziale definitivo, si prescrivono in cinque anni ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c.
  • Le sanzioni tributarie si prescrivono in cinque anni in forza dell'art. 20 del d.lgs. n. 472/1997.
  • La prescrizione decennale ex art. 2953 c.c. per gli accessori opera solo quando il relativo credito sia stato previamente consacrato in un titolo giudiziale definitivo; in mancanza, resta applicabile il termine breve previsto dalla disciplina sostanziale propria del credito accessorio.
  • La mancata costituzione del contribuente nel giudizio di cassazione esclude la pronuncia sulle spese di lite.
  • L'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato non si applica alle amministrazioni dello Stato, per effetto del meccanismo della prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

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