Cassazione Penale, Sentenza n. 1716/2025 del 14/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Adinolfi impugnava l'ordinanza del 24/06/2024 che aveva rigettato la sua richiesta di dichiarare illegittimo l'ordine di esecuzione del 27/03/2021 e di fissare l'inizio dell'esecuzione al 2/07/1987 (anziché al 4/03/2005) nonché di computare i periodi di detenzione medio tempore patiti. Il GIP aveva ritenuto che i periodi di detenzione anteriori alla commissione del reato del 4/11/2002 non potessero essere imputati a tale pena in forza dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. Adinolfi invece sosteneva che il provvedimento del 2021 era sostitutivo di quello del 4/05/2016 a causa di una condanna più recente (irrevocabile per ultima) relativa a un reato commesso il 30/07/1986, per cui l'esecuzione avrebbe dovuto avere decorrenza da tale data e computare le restrizioni subite da allora.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei termini esposti, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al GIP di Salerno per nuovo giudizio. Ha stabilito che, alla luce delle sentenze irrevocabili relative all'omicidio del 30/07/1986 (ergastolo divenuto irrevocabile per ultimo), doveva essere formato un cumulo distinto anche per quella pena, con decorrenza dalla data del reato e con imputazione dei periodi di detenzione ad essa pertinenti; resta dunque obbligo del giudice dell'esecuzione di costituire pluralità di cumuli parziali e di verificare il concreto interesse del condannato alla formazione di cumuli separati, tenuto conto anche del carattere perpetuo delle pene.
Norme richiamate
art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
Impone che non si possano considerare, ai fini della determinazione della pena da espiare, la custodia cautelare subita o le pene espiate prima della commissione del reato per il quale si deve determinare la pena da eseguire; dunque vieta una cumulabilità globale che attribuisca periodi di detenzione anteriori a pene relative a reati successivi, ma non esclude la formazione di cumuli parziali distinti per reati commessi in epoche diverse.
Richiamato come criterio per il computo e la detrazione dei periodi già scontati nel singolo cumulo parziale: i reati e i periodi di carcerazione devono essere ordinati cronologicamente e ogni periodo già sofferto va detratto nel cumulo parziale pertinente.
art. 665, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato incidentalmente in relazione alla competenza per alcune questioni esecutive: l'articolo viene connesso all'individuazione della competenza del giudice competente a formare l'ordine di esecuzione o a decidere su determinate richieste esecutive.
Massime di principio
- Quando vi sono più condanne per reati commessi in tempi diversi, i reati e i periodi di detenzione vanno ordinati cronologicamente e devono essere formati cumuli parziali distinti; non è ammessa una cumulabilità globale che faccia gravare su una pena successiva detenzioni anteriori non pertinenti.
- L'art. 657, comma 4, c.p.p. vieta di imputare a una pena i periodi di custodia cautelare o detenzione antecedenti la commissione del reato per quella pena, ma il giudice deve comunque costituire cumuli separati per le pene relative a reati commessi in epoche diverse e imputare ai singoli cumuli i periodi di detenzione ad essi riferibili.
- Se nell'ordine di esecuzione è inserita una pena divenuta irrevocabile per ultima riferita a un reato anteriore, l'inizio dell'esecuzione e l'attribuzione dei periodi di detenzione devono essere valutati anche con riferimento a quella data anteriore, formando il relativo cumulo parziale.
- Il giudice dell'esecuzione deve verificare il concreto interesse del condannato alla formazione di cumuli separati, in particolare quando sono in gioco pene perpetue, poiché la separazione dei cumuli può avere effetti rilevanti sull'effettiva esecuzione.
- Nella determinazione delle pene da espiare occorre applicare il criterio di detrazione previsto dall'art. 78 c.p. nel singolo cumulo parziale per evitare l'imputazione di periodi di detenzione già scontati o anteriori ad altri reati.
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