Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17216/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza del 4 giugno 2024 per due censure principali: 1) omessa motivazione sul punto decisivo dell'anteriorità del passaggio in giudicato della precedente condanna rispetto alla condotta associativa oggetto del processo attuale; Visciano sostiene che la condanna su cui si fonda la recidiva è divenuta definitiva dopo il periodo di partecipazione al sodalizio (pertanto la recidiva non poteva essere applicata); 2) carenza di motivazione sull'esercizio del potere discrezionale di applicare la recidiva (art. 99 c.p.), resa facoltativa dalla sentenza della Corte costituzionale n. 185/2015: si contesta che il giudice del rinvio abbia limitato la propria analisi a un elenco di precedenti senza spiegare concretamente perché il nuovo fatto dimostri una "progressione criminosa" e un'accresciuta pericolosità tale da giustificare l'aumento della pena per recidiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Sulla prima doglianza ha ritenuto che la questione dell'anteriorità del passaggio in giudicato fosse ormai risolta nel giudicato formatosi in precedenti decisioni e che la Suprema Corte, nelle sue pronunce anteriori, aveva limitato i rinvii alla sola misura dell'aumento per recidiva, non riaprendo la questione dei presupposti soggettivi della recidiva. Sulla seconda doglianza la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte di appello: il giudice del rinvio ha spiegato che il fatto oggetto del presente giudizio, rapportato alle precedenti condanne, attesta una maggiore pericolosità del Visciano, giustificando l'applicazione dell'aumento per recidiva. Perciò il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La norma è stata richiamata in quanto il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (art. 416-bis) costituisce il fatto base della condanna; la sentenza conferma l'accertamento della partecipazione al sodalizio e le aggravanti richiamate

  • art. 99 cod. pen.

    La questione centrale riguarda l'applicazione della recidiva: la Corte ha richiamato il quarto comma (criteri per l'aumento) e il quinto comma (che la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale in parte con sent. n.185/2015), con conseguente trasformazione della recidiva da obbligatoria a rimessa al potere discrezionale del giudice; la motivazione deve specificare i presupposti concreti per l'esercizio di tale potere

  • art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen.

    citato ai fini del collegamento con l'art. 99 e la sentenza costituzionale

    Richiamato per indicare che i reati elencati in quell'articolo (tra cui l'416-bis) rientravano nella disciplina sulla recidiva obbligatoria prima della pronuncia della Corte costituzionale

  • art. 616, comma 1 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

  • Corte costituzionale, sentenza n. 185 del 8 luglio 2015

    Ha dichiarato l'illegittimità del quinto comma dell'art. 99 cod. pen. nella parte che imponeva l'applicazione obbligatoria della recidiva per i reati indicati dall'art. 407 c.p.p., rendendo quindi l'applicazione della recidiva oggetto di valutazione discrezionale del giudice

Massime di principio

  • Dopo la sentenza della Corte costituzionale n.185/2015 l'applicazione della recidiva prevista dall'art.99 c.p. non è più automatica per i reati indicati: il giudice deve esercitare un potere discrezionale motivato.
  • Il giudice che applica la recidiva deve dare motivazione concreta e specifica: non è sufficiente elencare precedenti; va spiegato in che modo il nuovo fatto sia espressione di una progressione criminosa o di un'accresciuta pericolosità dell'imputato.
  • Se nei precedenti giudizi relative questioni (es. anteriorità del passaggio in giudicato) sono divenute definitive (giudicato), la Corte non è tenuta a riesaminarle; il difensore deve tempestivamente contestare la formazione del giudicato se ritiene che la questione non sia stata definitivamente decisa.
  • Per valutare la recidiva occorre verificare la cronologia: la condanna su cui si fonda la recidiva deve essere anteriore, in termini rilevanti, alla condotta nuova; se la definitiva acquisizione della precedente condanna avviene dopo il fatto nuovo, l'aggravante non trova applicazione.
  • I rinvii della Corte di cassazione limitati alla sola misura dell'aumento non implicano automaticamente la riapertura di questioni già decisione di merito diventate definitive; il perimetro del rinvio deve essere considerato attentamente per stabilire quali profili restano impugnabili.
  • In casi simili è strategico per la difesa: 1) contestare puntualmente la sussistenza e l'anteriorità del giudicato; 2) richiedere al giudice di esporre i criteri concreti che legano i precedenti penali al nuovo fatto; 3) documentare l'assenza di 'progressione criminosa' o elementi che giustifichino l'aumento per recidiva.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.