Cassazione Penale, Sentenza n. 27737/2024 del 11/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Ancona del 16/01/2024 che confermava la condanna del Tribunale di Pesaro del 12/11/2021 per il reato di ricettazione. Il ricorrente ha dedotto: 1) nullità della pronuncia per assenza ingiustificata dovuta a misura di affidamento in prova (richiamo artt. 420-bis e 420-ter c.p.p.); 2) vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), rilevando che la Corte avrebbe errato nel ritenere la condotta abituale basandosi su elementi non pertinenti; 3) errata valutazione in ordine all'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 c.p. e rapporto con l'attenuante speciale dell'art. 648, comma 4 c.p.; 4) vizio in relazione all'art. 99 c.p. e alla disapplicazione della recidiva, per mancata deduzione in atto di appello e per valutazione dei precedenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: sul primo motivo, mancava la prova documentale o la comunicazione al giudice dell'impedimento derivante dall'affidamento in prova; sul secondo motivo, la censura era aspecifica e manifestamente infondata perché la Corte di appello ha valutato una pluralità di elementi (anche precedenti per reati contro il patrimonio) nel negare la tenuità; sul terzo motivo, infondato perché l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 è assorbita dall'attenuante speciale dell'art. 648 comma 4 quando il medesimo elemento (esiguità del valore) è già stato valutato; sul quarto motivo, infondato perché la Corte ha motivato la rilevanza dei precedenti come indicativa di perdurante inclinazione al reato. Per effetto di ciò il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., alla somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
artt. 420-bis e 420-ter cod. proc. pen.
Riferimento all'ipotesi di assenza dell'imputato per legittimo impedimento: la nullità per mancata comparizione sussiste solo se il giudice è a conoscenza della causa dell'impedimento (emergente dagli atti o comunicata).
Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto: la causa di esclusione non è compatibile con la qualificazione di comportamento abituale; l'abitualità viene valutata considerando reati della stessa indole e il contesto concreto, anche alla luce dei precedenti.
art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen.
Attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità: non è cumulabile con l'attenuante speciale dell'art. 648, comma 4, quando la stessa esiguità del danno è già stata valorizzata per riconoscere l'attenuante speciale.
art. 648, comma quarto, cod. pen.
Attenuante speciale per la ricettazione di esiguo valore: può assorbire l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 se il criterio favorevole è lo stesso (esiguità del valore).
Riferimento alla disciplina della recidiva e alla sua valutazione: la recidiva va valutata nel suo significato di indice di pericolosità sociale, mediante esame concreto del rapporto tra reato attuale e precedenti.
art. 68, comma secondo, cod. pen.
Norma citata nell'impugnazione in relazione ai criteri di personalizzazione della pena e circostanze attenuanti; la Corte ha valutato l'incompatibilità e l'applicazione corretta delle attenuanti.
Norma che consente la condanna alle spese e l'irrogazione di sanzioni per l'ammenda a fronte di ricorso inammissibile, come avvenuto per l'importo di euro 3.000 stabilito equitativamente.
Giurisprudenza (Sez. U, sent. n. 7635/2021 e altre citate)
Principi applicati: conoscenza dell'impedimento come condizione per il rinvio; criteri per valutare l'abitualità; principio secondo cui la recidiva va accertata con valutazione concreta della continuità del comportamento delinquenziale.
Massime di principio
- Per ottenere la pronuncia di nullità per assenza dell'imputato occorre che il legittimo impedimento emerga chiaramente dagli atti o sia tempestivamente comunicato al giudice; la mera asserzione nel ricorso è insufficiente.
- La non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) non è riconosciuta se sussiste comportamento abituale: l'abitualità si accerta confrontando fatti e precedenti rilevanti per natura e contesto, e richiede motivazione puntuale.
- Le attenuanti che si fondano sul medesimo elemento favorevole non sono cumulate: se il valore esiguo del bene ha già consentito il riconoscimento dell'attenuante speciale (art. 648, comma 4), l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 rimane assorbita.
- La recidiva va valutata non solo sulla base della quantità o gravità dei precedenti, ma con esame concreto della relazione tra reato attuale e precedenti per verificare una perdurante inclinazione al reato.
- I motivi di ricorso devono essere specifici, autosufficienti e corredati dalla documentazione necessaria; censure generiche o prive di prova documentale sono dichiarate inammissibili.
- La Corte può condannare il ricorrente al pagamento di somme alla Cassa delle ammende se ravvisa colpa nella proposizione di ricorsi infondati o inammissibili.
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