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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10843/2024 del 22/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso tre avvisi di accertamento IRPEF relativi agli anni d'imposta 2006, 2007 e 2008, basati su accertamento sintetico del reddito ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, valorizzando la disponibilità di beni e spese ritenuti indicativi di capacità contributiva (autovetture, abitazione in locazione, finanziamento bancario e rate). La contribuente aveva impugnato gli avvisi; in primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte, e in appello sia il gravame dell'Ufficio sia quello incidentale della contribuente erano stati rigettati. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo deduceva violazione dell'art. 43, comma 2, e dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la CTR aveva erroneamente escluso la proroga di un anno del termine di decadenza per l'avviso relativo al 2006, sebbene quel periodo d'imposta fosse stato oggetto di omessa dichiarazione; il secondo deduceva violazione dell'art. 5 d.P.R. n. 472/1997 e dell'art. 1, comma 1, d.P.R. n. 471/1997, censurando l'esclusione delle sanzioni nonostante la ritenuta correttezza dell'accertamento sintetico e l'asserita consapevolezza dell'occultamento del reddito.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la notificazione del ricorso per cassazione non risultava perfezionata. Dagli atti emergeva solo la spedizione a mezzo posta e l'accettazione dell'atto da parte dell'UNEP, ma mancava la prova della ricezione da parte della destinataria, non essendo stato prodotto l'avviso di ricevimento né risultando caricato nel sistema informativo della Corte. La mancanza dell'avviso di ricevimento comporta, secondo la giurisprudenza richiamata, inesistenza della notifica e inammissibilità del ricorso, senza possibilità di rinnovazione ex art. 291 c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché non si è instaurato un rapporto processuale nei confronti della contribuente; inoltre non si applica il raddoppio del contributo unificato per l'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    norma posta a base dell'accertamento sintetico del reddito fondato su elementi indicativi di capacità contributiva

  • art. 43, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato per sostenere la proroga di un anno del termine di decadenza per l'accertamento relativo all'omessa dichiarazione

  • art. 5 d.P.R. 18 dicembre 1997, n. 472

    richiamato quale norma sulla disciplina delle sanzioni tributarie, contestandone l'esclusione

  • art. 1, comma primo, d.P.R. 18 dicembre 1997, n. 471

    richiamato quale norma sanzionatoria per la violazione tributaria contestata

  • art. 149 c.p.c.

    la notificazione a mezzo posta si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall'avviso di ricevimento da allegarsi all'originale

  • art. 291 c.p.c.

    non è consentita la rinnovazione della notificazione quando manchi l'avviso di ricevimento e la notifica sia inesistente

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002

    non applicato nel caso di specie per la qualità della parte soccombente, amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione notificato a mezzo posta, la notificazione non si perfeziona con la sola spedizione o con la presa in carico dell'atto da parte dell'ufficio postale/UNEP, ma solo con la prova della ricezione del plico da parte del destinatario, da documentarsi mediante avviso di ricevimento.
  • La mancanza dell'avviso di ricevimento del ricorso in cassazione determina inesistenza della notificazione e, conseguentemente, inammissibilità del ricorso.
  • Quando non si è validamente instaurato il rapporto processuale nei confronti dell'intimato, la Corte non provvede sulle spese di giudizio.
  • Le questioni di merito dedotte nel ricorso restano assorbite se il ricorso è dichiarato inammissibile per vizio della notificazione.
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Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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