Sentenza n. 15628/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio/inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero e segnatamente in Spagna, iniziato con istanza presentata dalla ricorrente in data 17 aprile 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio del Ministero sulla domanda del 17 aprile 2025 di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda presentata il 17 aprile 2025 per il riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna. Ha dedotto che era decorso il termine previsto per la conclusione del procedimento senza un provvedimento espresso, con conseguente impossibilità di inserirsi nelle graduatorie dei docenti abilitati all’insegnamento scolastico, chiedendo che l’Amministrazione fosse condannata a provvedere.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine senza pronunciamento sono sufficienti a integrare l’obbligo di provvedere e il silenzio illegittimo. Il Ministero non aveva risposto alla domanda né chiesto integrazioni. Il Collegio ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla l. 241/1990, sia dei termini dell’art. 16 d.lgs. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza documentale e, dalla presentazione della documentazione completa, tre mesi per decidere; il termine complessivo poteva quindi arrivare al massimo a quattro mesi in caso di richiesta di integrazioni. Il Ministero è stato ordinato a emanare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia provvederà, entro i successivi 90 giorni, il commissario ad acta nominato nella persona del Direttore generale ministeriale competente, con facoltà di delega e senza compenso. Nel definire la domanda, Amministrazione e commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria nn. 18-22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 500, oltre oneri e accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
atteso che a fronte della domanda di riconoscimento presentata in data 17 aprile 2025, l’Amministrazione non si è ancora pronunciata, con conseguente violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241 del 1990
Il decorso del termine generale di trenta giorni senza una decisione sulla domanda integra violazione dell’obbligo di concludere il procedimento.
art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007
l’art. 16, comma 6, stabilisce che “Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato” e al comma 2 del medesimo articolo si prevede che “Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni”.
Per il riconoscimento delle qualifiche professionali, l’autorità deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e decidere entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Se sono necessarie integrazioni, il tempo complessivo per provvedere può arrivare al massimo a quattro mesi.
Massime di principio
- In presenza di una formale istanza, l’Amministrazione è tenuta a provvedere; la scadenza del termine applicabile senza l’adozione di un pronunciamento espresso integra silenzio-inadempimento.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dall’art. 16 d.lgs. 206/2007, l’autorità verifica entro trenta giorni la completezza della documentazione e adotta il provvedimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; in caso di eventuale richiesta di integrazioni, il termine complessivo per la conclusione non può superare quattro mesi.
- Nel giudizio sul silenzio, accertato l’inadempimento, il giudice può ordinare all’Amministrazione di concludere il procedimento entro un termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inerzia.
- Nel decidere una domanda di riconoscimento di un titolo abilitante conseguito all’estero, l’Amministrazione e l’eventuale commissario ad acta devono conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dall’Adunanza Plenaria sul tema.
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