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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18369/2022 del 09/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione e difetto di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio della continuazione. Il difensore censurava che gli aumenti di pena per i reati "satellite" non erano stati specificati né motivati per ciascun reato, essendo l'aumento indicato in modo solo complessivo; si richiamava, inoltre, l'argomento che alcune fattispecie (capi C, D, E della sentenza del 18/7/2016) avevano pene singole di sei mesi, più gravi rispetto ad altri capi, con conseguente necessità di una motivazione puntuale sulla commisurazione degli aumenti

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, per nuovo giudizio sulla commisurazione degli aumenti. La Corte di Cassazione ha confermato l'individuazione del reato più grave e la relativa pena base (non censurata), ma ha rilevato una carenza motivazionale essenziale: l'ordinanza aveva indicato gli aumenti in termini complessivi senza specificare la misura di aumento per ciascun reato satellite né fornire i dati fattuali e giuridici essenziali necessari a controllare il percorso logico-giuridico. Il giudice del rinvio dovrà motivare la commisurazione della pena per ogni reato satellite, concentrandosi sugli aspetti nuovi introdotti dal riconoscimento della continuazione

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Disciplina la competenza del giudice dell'esecuzione a rideterminare la pena in caso di riconoscimento della continuazione fra reati separatamente giudicati; da ciò deriva l'obbligo del giudice dell'esecuzione di motivare le scelte sanzionatorie che derivano specificamente dal riconoscimento della continuazione

  • art. 81 cod. pen.

    Stabilisce i limiti della determinazione della pena in caso di plurimi reati e la disciplina della continuazione; in particolare il comma quarto è richiamato come limite alla discrezionalità nella commisurazione degli aumenti

  • art. 187 disp. att. cod. proc. pen.

    "... si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave"

    Criterio legale per individuare il reato più grave (quello la cui pena è più grave) che diviene base per la determinazione della pena del reato continuato

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Attribuiscono al giudice una discrezionalità nella determinazione della pena e prevedono l'obbligo di motivazione delle scelte sanzionatorie; la Corte ricorda che tale discrezionalità è soggetta al dovere di motivare in modo effettivo

  • art. 81, comma quarto cod. pen. e art. 671, comma secondo cod. proc. pen.

    Richiamati come limiti legali entro cui il giudice dell'esecuzione può operare aumenti per i reati satellite; il rispetto dei limiti normativi da solo non esime dal più ampio obbligo motivazionale

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (segnalata)

    più pronunce richiamate in motivazione (es. Sez. U n. 6296/2016; Sez.1 n.21424/2019; Sez. U n.47127/2021)

    La giurisprudenza afferma che il giudice dell'esecuzione deve scorporare i reati già riuniti in continuazione, individuare il reato più grave e poi operare autonomi aumenti per ciascun reato satellite, motivando specificamente la commisurazione degli aumenti in modo tale da consentire il controllo del percorso logico-giuridico

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione deve scorporare i reati già riuniti in continuazione e individuare il reato più grave secondo il criterio dell'art. 187 disp. att. (pena più grave) prima di determinare la pena del reato continuato
  • Per i reati "satellite" il giudice dell'esecuzione deve indicare la misura dell'aumento di pena attribuita a ciascun reato e motivare tale commisurazione in modo puntuale; una indicazione meramente complessiva è insufficiente e comporta annullamento
  • L'onere motivazionale del giudice dell'esecuzione è specifico rispetto alle scelte operate in sede di cognizione: occorre spiegare i profili che dipendono esclusivamente dal riconoscimento della continuazione (es. scelte sul quantum per reati che in cognizione erano sanzionati in misura difforme)
  • Il rispetto dei limiti legali (art. 81, comma 4 e art. 671, comma 2) non sostituisce la necessità di una motivazione effettiva e dettagliata della discrezionalità applicata
  • In presenza di motivazione insufficiente relativa alla commisurazione degli aumenti, è opportuno proporre ricorso per cassazione mirato a ottenere l'annullamento limitato alla determinazione della pena e il rinvio per nuovo giudizio; il giudice del rinvio dovrà decidere in diversa composizione e motivare specificamente per ciascun reato satellite

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