Cassazione Penale, Ordinanza n. 09541/2026 del 12/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che il giudice di merito si sarebbe limitato ad affermare la correttezza della contestazione senza una effettiva verifica argomentativa. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e non autosufficiente, privo dell'indicazione delle ragioni di diritto e dei dati fattuali idonei a sorreggere la censura, rilevando inoltre che la Corte d'appello aveva invece motivato sulla sussistenza della finalità di spaccio e sugli elementi che giustificavano l'aggravante dell'ingente quantità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La decisione di merito di appello, che aveva confermato la responsabilità per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio con aggravante dell'ingente quantità, è rimasta ferma.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Richiamato quale base della fattispecie di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio oggetto di conferma in appello; la Corte dà per corretta la qualificazione del fatto operata dai giudici di merito.
art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Richiamato per l'aggravante dell'ingente quantità, ritenuta sorretta da adeguati dati fattuali dalla sentenza di merito.
Applicato per conseguire, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
Richiamata in relazione alla possibilità di escludere il pagamento della somma alla Cassa delle ammende solo quando l'inammissibilità non sia imputabile a colpa della parte; nella specie tale esclusione è stata negata.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure sono generiche, non specificano le ragioni di diritto e i dati di fatto posti a fondamento della critica e non si confrontano effettivamente con la motivazione della decisione impugnata.
- In tema di qualificazione del fatto e di aggravante dell'ingente quantità in materia di stupefacenti, la motivazione di merito è sufficiente quando espone gli elementi che rendono chiara la finalità di spaccio e i dati fattuali che sorreggono l'aggravamento.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- La mera riproposizione di una contestazione astratta sulla qualificazione giuridica del fatto, senza un concreto confronto con la sentenza impugnata, non è idonea a fondare un valido motivo di ricorso in cassazione.
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