Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 03420/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

Una società utilizzatrice dell'energia elettrica aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo con cui le era stato intimato il pagamento di una somma per forniture di energia, chiedendo anche la chiamata in causa della società distributrice. La società opponente sosteneva che il credito fosse infondato e, in via riconvenzionale, chiedeva il risarcimento del danno per asserito inadempimento contrattuale del distributore, oltre alla declaratoria di non debenza di parte delle somme richieste. La controversia ruotava attorno a un errore nel calcolo dei consumi: secondo i giudici di merito vi era stata una correzione del criterio di calcolo, collegata alla sostituzione di riduttori compatibili con il contatore, che misuravano un valore inferiore rispetto all'energia effettivamente consumata, mentre il consumo reale doveva essere ricostruito tramite un coefficiente di riduzione. La Corte d'appello aveva ritenuto inammissibile l'appello, evidenziando che l'opponente non aveva specificamente contestato varie circostanze di fatto decisive e che, in ogni caso, il difetto di informazione sull'intervento non incideva sull'esistenza del credito per l'energia effettivamente fruita. In cassazione la società utente deduceva violazione della deliberazione AEEG 200/1999, lamentando l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento di rilevazione/rectifica dei consumi e del diritto all'informazione, sostenendo che la disciplina di settore imponeva spiegazioni complete prima del pagamento e il proprio consenso scritto per la rimozione del gruppo di misura; inoltre contestava che la mancata partecipazione al procedimento di rettifica le impedisse di opporsi al pagamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non rispettasse l'onere di specifica indicazione della norma di diritto asseritamente violata, e comunque non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata. In particolare, la Corte ha osservato che la decisione d'appello aveva valorizzato tre autonome rationes: la sostituzione dei soli riduttori e non del gruppo di misura; la mancanza di titolarità dell'utenza in capo alla ricorrente al momento dei fatti rilevanti; l'irrilevanza del preteso difetto di informazione rispetto all'esistenza del credito per energia effettivamente consumata. Poiché tali rationes non erano state adeguatamente censurate, il ricorso è stato respinto in rito. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore avviso sull'obbligo del doppio contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo di ricorso per cassazione deve individuare con precisione la norma di diritto asseritamente violata o falsamente applicata; una censura che si limiti a contestare la ricostruzione dei fatti non integra correttamente il vizio denunciato.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    I motivi devono essere specifici e raccordarsi alle norme di diritto invocate; la genericità o l'assenza di un chiaro collegamento con la regola violata determina l'inammissibilità.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    La trattazione è avvenuta secondo il rito camerale semplificato previsto dalla norma.

  • art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c.

    È richiamata come preclusione alla deduzione del vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel caso esaminato.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    Ricorrono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  • delibera AEEG n. 200/1999, art. 11.2

    La Corte d'appello l'aveva ritenuta non pertinente al caso concreto, perché riguardante la sostituzione del gruppo di misura e non dei soli riduttori; la Cassazione non ha ravvisato una censura specifica e decisiva su tale punto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso deve indicare in modo specifico la norma di diritto violata e deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata; la mancata impugnazione anche di una sola ratio autonoma comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • La censura che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a rimettere in discussione l'accertamento del fatto e la valutazione delle prove è inammissibile in cassazione, salvo i limiti del vizio motivazionale ove deducibile.
  • Il preteso difetto di informazione o di comunicazione inerente alla rettifica dei consumi non è di per sé idoneo a paralizzare il credito per energia effettivamente somministrata, quando il giudice di merito abbia accertato che la pretesa economica corrisponde ai consumi reali.
  • Le norme di settore che disciplinano la procedura di misurazione o di sostituzione di componenti dell'impianto vanno applicate in coerenza con il loro ambito oggettivo: disposizioni riferite al gruppo di misura non sono automaticamente estensibili ai soli riduttori o ad altri componenti diversi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveTrasporto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.