Cassazione Penale, Ordinanza n. 38023/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la responsabilità penale di due soggetti per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, commessa nell'interesse di una società operante nel settore vitivinicolo. Il primo ricorrente, indicato come legale amministratore della società, contestava la motivazione sulla ritenuta inesistenza delle operazioni economiche, sostenendo che il giudice di merito avrebbe presunto l'inesistenza delle cessioni di vino solo da dati indiziari non decisivi, senza confrontarsi con specifiche deduzioni difensive su presenza in azienda, presenza fisica della merce, testimonianza di consegna ed effettivo accredito del corrispettivo alla società emittente. Il secondo ricorrente, indicato come amministratore di fatto, censurava la motivazione con cui era stata affermata la sua qualità di amministratore di fatto, deducendo travisamento della prova dichiarativa e sostenendo di essere in realtà un dipendente, nonché riproponeva una doglianza analoga sulla reale consistenza delle operazioni commerciali. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili o non consentiti perché diretti a una rivalutazione del merito e delle prove, e ha rilevato che la Corte d'appello aveva motivato in modo corretto sia sull'inesistenza delle operazioni sia sulla posizione gestoria del secondo imputato, valorizzando elementi fattuali specifici e convergenti; ha quindi dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 complessivi alla Cassa delle ammende.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le doglianze del primo imputato mirassero a una rivalutazione di fatto preclusa in sede di legittimità, mentre le censure del secondo erano generiche e in larga parte riproduttive di contestazioni già disattese in appello; ha inoltre escluso il travisamento dedotto sulla prova dichiarativa, osservando che il giudice di merito aveva correttamente desunto la qualità di amministratore di fatto da elementi concreti e che aveva logicamente valorizzato l'inesistenza delle operazioni di cessione di vino in ragione della cessazione dell'attività della società emittente e delle modalità di pagamento non tracciabili. Conseguentemente, oltre all'inammissibilità, ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando i ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato per qualificare il concorso di persone nel reato contestato ai due imputati.
Richiamato quale base del vincolo della continuazione nel capo d'imputazione riportato nella sentenza.
Norma incriminatrice contestata, riferita all'uso in dichiarazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di evadere imposte sui redditi e IVA.
Applicato per la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che, sotto la veste del vizio di motivazione, si risolvano nella mera richiesta di una nuova valutazione del compendio probatorio o nella riproposizione di questioni di fatto già esaminate e disattese dai giudici di merito.
- La deduzione del travisamento della prova dichiarativa richiede un effettivo errore percettivo o rappresentativo del contenuto della deposizione; non è sufficiente opporre una lettura alternativa della testimonianza o contestare l'apprezzamento del giudice sulla sua rilevanza.
- Ai fini della configurabilità della dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, l'inesistenza dell'operazione può essere desunta da una pluralità di indici convergenti, anche indiretti, purché logicamente apprezzati e coerenti con la motivazione complessiva.
- La cessazione dell'attività della società emittente, la mancanza di regolari scritture contabili e di strumenti operativi per la documentazione dell'attività, unite a modalità di pagamento non tracciabili, possono costituire elementi gravi e convergenti per affermare la natura fittizia dell'operazione e del corrispettivo.
- La qualità di amministratore di fatto può essere desunta da elementi fattuali sintomatici dell'effettivo potere gestorio, come la disponibilità della contabilità, la gestione delle informazioni societarie e l'interlocuzione con gli organi della procedura, senza che rilevi la mera formale qualifica dichiarata dalla difesa.
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