Cassazione Penale, Ordinanza n. 15502/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna del 6 febbraio 2025, con cui l'imputato era stato condannato a euro 4.000 di ammenda per la contravvenzione di cui all'art. 727 c.p., in relazione a fatti accertati in Massa Lombarda il 21 ottobre 2022. La sentenza di merito aveva ritenuto che l'imputato detenesse otto cani in spazi inadeguati e in condizioni di profonda incuria e malnutrizione, sulla base dei sopralluoghi effettuati tra maggio e ottobre 2022 dalla Polizia Locale e dall'ASL di Ravenna presso la sua abitazione. Con l'unico motivo di ricorso si contestava il giudizio di colpevolezza, sostanzialmente chiedendo una rivalutazione delle fonti probatorie e una diversa lettura del compendio istruttorio; la censura era quindi diretta contro l'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza fosse manifestamente infondata perché mirava soltanto a prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti e delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità quando la motivazione di merito sia congrua e razionale. La Corte ha quindi confermato la condanna per la contravvenzione di cui all'art. 727 c.p. e ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La Corte richiama la contravvenzione come titolo di responsabilità per la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, valorizzando gli accertamenti di merito su spazi inadeguati, incuria e malnutrizione.
È menzionato come originaria contestazione più grave, rispetto alla quale il giudice di merito ha riqualificato il fatto nel meno grave art. 727 c.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta l'obbligo di pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601
È richiamato per ribadire che le valutazioni alternative di merito non sono scrutinabili in sede di legittimità quando la motivazione della sentenza impugnata sia adeguata e razionale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito ottenere una rivalutazione del compendio probatorio o sostituire alla ricostruzione del giudice di merito una lettura alternativa dei fatti, se la motivazione impugnata è logicamente e adeguatamente argomentata.
- La configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 727 c.p. può essere desunta da accertamenti ispettivi e sopralluoghi che documentino la detenzione di animali in spazi inadeguati e in condizioni di incuria o malnutrizione.
- Quando il giudice di merito fornisce una motivazione razionale e completa sull'affermazione di responsabilità, il ricorso fondato solo su censure fattuali è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue l'applicazione delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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