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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17031/2025 del 25/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un segretario comunale di fascia professionale A aveva svolto per alcuni anni le funzioni di segretario generale presso un comune e, secondo la sua prospettazione, anche quelle di direttore generale sin dal suo insediamento, prima ancora del conferimento formale dell’incarico. Sosteneva che la deliberazione con cui era stato nominato direttore generale e il successivo decreto che gli aveva riconosciuto l’indennità aggiuntiva avessero preso atto di una situazione già in essere, ma che poi l’incarico di direttore generale era stato revocato e quello di segretario generale avviato a revoca senza essere formalmente concluso. Chiedeva quindi l’accertamento dell’illegittimità della revoca del direttore generale, dell’illegittimità del procedimento di revoca del segretario generale, dell’illegittimità del complessivo comportamento dell’ente finalizzato alla sua rimozione o mancata riconferma, nonché il riconoscimento di vari importi a titolo di compenso, danno da perdita di chance, danno curriculare, danno biologico ed esistenziale. La Corte d’appello aveva respinto l’impugnazione e il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, che però è stato dichiarato improcedibile perché, pur avendo il ricorrente affermato che la sentenza era stata notificata, non aveva depositato la copia della sentenza munita della relata di notifica; la Corte ha inoltre rilevato l’inammissibilità per tardività, essendo il ricorso notificato oltre il termine breve di sessanta giorni decorrente dalla notificazione della sentenza, e comunque la genericità del ricorso, redatto in forma discorsiva senza chiara articolazione dei motivi e senza specifiche censure riferite alle norme asseritamente violate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha evidenziato che, avendo il ricorrente dichiarato nel ricorso che la sentenza d’appello era stata notificata, egli era onerato, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., di depositare la copia della sentenza con relata di notifica; tale omissione non era sanabile con successiva produzione. Ha inoltre rilevato che il ricorso era stato notificato oltre il termine breve di sessanta giorni decorrente dalla notificazione della sentenza e che, in ogni caso, l’atto era inammissibile per difetto di specificità dei motivi ex art. 366, n. 4, c.p.c., perché privo di una chiara e autonoma articolazione delle censure e di un confronto puntuale con la sentenza impugnata. La parte ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    se il ricorrente dichiara che la sentenza impugnata è stata notificata, deve depositarne copia con la relata di notifica entro il termine di legge; l’omissione determina improcedibilità del ricorso e non è sanabile con successiva produzione ex art. 372 c.p.c.

  • art. 372 c.p.c.

    non consente di recuperare tardivamente l’omissione del deposito della relata di notifica della sentenza impugnata.

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, chiari e intellegibili; non basta uno stile discorsivo o una critica generica della sentenza impugnata.

  • art. 360 c.p.c.

    la deduzione della violazione di legge richiede l’indicazione delle norme asseritamente violate e un confronto argomentato tra tali norme e la decisione impugnata.

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente soccombente.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ricorrendo i presupposti, va dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la parte che afferma l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata assume l’onere di produrne il documento con la relativa relata, perché tale fatto processuale incide sulla verifica della tempestività e della procedibilità del ricorso.
  • L’omessa produzione della relata di notifica della sentenza impugnata comporta improcedibilità del ricorso e non può essere sanata con successiva produzione tardiva.
  • La notificazione del ricorso per cassazione oltre il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza comporta inammissibilità per tardività.
  • Il ricorso per cassazione deve articolare motivi specifici, chiari e autonomi: la censura di violazione di legge richiede l’indicazione delle norme violate, la loro portata precettiva e un confronto puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata.
  • La Corte di cassazione non è tenuta a svolgere ricerche esplorative per individuare d’ufficio le norme asseritamente violate o i passaggi della sentenza censurati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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