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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1700/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che lo ha confermato nella condanna per reati collegati all'art. 644 c.p., deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato rinvio dell'udienza richiesto dal difensore di fiducia, allegando una certificazione medica per crisi ipertensiva; 2) violazione di legge per la mancata concessione di un congruo termine a difesa al difensore d'ufficio nominato in sostituzione; 3) vizio di motivazione e insufficienza della prova materiale, in quanto non sarebbero stati prodotti i titoli cambiari in originale ma solo copie incomplete, e le testimonianze valorizzate sarebbero imprecise e interessate; 4) mancato rispetto del principio della prova oltre ogni ragionevole dubbio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ritiene il rilievo generico e conferma che la certificazione sanitaria non dimostrava un impedimento assoluto; la valutazione della distanza e dell'intensità dell'impedimento è fatto del merito non sindacabile in Cassazione. Sul secondo motivo la giurisprudenza consente il diniego del termine a favore del difensore sostituito nominato ex art. 97, comma 4 c.p.p.; inoltre il difensore d'ufficio ha comunque beneficiato di un differimento ad horas superiore a un'ora, ritenuto sufficiente. Il terzo motivo è generico e non confronta il quadro probatorio complessivo: i giudici di merito hanno ritenuto convergenti le dichiarazioni della persona offesa, della sorella, le intercettazioni e il ritrovamento di una cambiale presso l'abitazione dell'imputato, oltre a copie fotostatiche in altri atti. La questione probatoria è riservata al merito e la Cassazione non può riesaminare i fatti. Anche l'ultimo motivo è generico: la Corte ritiene che il principio "oltre ogni ragionevole dubbio" sia stato rispettato in base al complesso delle evidenze. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata.

Norme richiamate

  • art. 644 c.p.

    Norma incriminatrice in relazione alla quale è stata pronunciata la condanna; la Corte non dubita della legittimità della qualificazione fatta dai giudici di merito.

  • art. 97, comma 4, c.p.p.

    art. 97 comma 4 cod.proc.pen.

    La nomina di un difensore d'ufficio in sostituzione non comporta automaticamente il diritto a un termine dilatorio; il diritto al differimento compete al difensore titolare nelle ipotesi di cessazione definitiva del mandato.

  • art. 533, comma 1, c.p.p.

    art. 533, comma 1, cod. proc. pen.

    Definisce il criterio della condanna 'oltre ogni ragionevole dubbio'; la Corte precisa che non richiede requisiti ulteriori rispetto a una ricostruzione probatoria adeguata e coerente.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende quando il ricorso risulti inammissibile per colpa del ricorrente; qui applicata per valutata responsabilità nella proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Una certificazione medica che attesti solo valori pressori non sempre giustifica il rinvio dell'udienza: serve dimostrazione di un impedimento effettivo e concreto, valutazione riservata al giudice di merito.
  • Il difensore nominato d'ufficio in sostituzione ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p. non gode automaticamente del diritto a un congruo termine a difesa; il diniego può essere legittimo, specialmente se al sostituto è già stato concesso un differimento ad horas.
  • La Corte di Cassazione non rivede la valutazione della prova di merito: se la motivazione di merito è logica e congrua, la contestazione della valutazione probatoria è inammissibile o destinata a fallire.
  • La prova fondata sulla convergenza di più elementi (dichiarazioni della persona offesa e di terzi, intercettazioni, ritrovamento di documenti collegabili all'imputato) può costituire base sufficiente per la condanna, purché il quadro complessivo sia coerente.
  • La proposizione di ricorsi manifestamente generici o infondati può comportare la condanna alle spese e sanzioni economiche ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi prudente valutare con cura la fondatezza formale e sostanziale del ricorso prima di depositarlo.

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