Cassazione Penale, Sentenza n. 42229/2022 del 08/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma del 25/10/2021 che aveva confermato la condanna di Davide Ciucci per il reato di calunnia continuata (artt. 81, comma 2 e 368 c.p.). L'imputazione: aver falsamente accusato Paolo Castellani, capo reparto della Polizia locale di Tivoli, di avere preteso 10.000 euro per non procedere in una pratica edilizia a carico del padre dell'imputato, con dichiarazioni rese il 27/02/2014 alla P.G. e il 29/04/2014 al P.M. I motivi di ricorso: (1) vizio di motivazione e travisamento della prova per non avere valorizzato documenti e richieste di archiviazione che avrebbero scardinato la consapevolezza della falsità dell'accusa; (2) vizio per il rigetto dell'istanza di rinnovazione istruttoria per l'audizione del dirigente Frisina, ritenuta decisiva; (3) errata applicazione dell'aumento di pena per continuazione (contestata come non dovuta perché si trattava di un'unica accusa reiterata); (4) eccessività della pena e mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la Corte d'appello e il primo giudice avessero adeguatamente motivato il convincimento sulla colpevolezza, avendo valutato le contraddizioni nelle dichiarazioni dell'imputato, la rilevanza delle risultanze investigative e la mancanza di elementi oggettivi tali da giustificare un ragionevole dubbio. La richiesta di rinnovazione istruttoria è stata considerata generica e non decisiva. I motivi attinenti alla continuazione e alla determinazione della pena sono stati ritenuti inammissibili o insussistenti in questa sede (non tempestivamente dedotti o concernenti valutazioni di merito). Conseguenze: il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto integrata la calunnia continuata nelle condotte accusatorie ritenute false, perché l'imputato aveva consapevolezza della falsità delle dichiarazioni; l'attenuazione delle accuse non è giustificata dall'irregolarità dell'incontro tra le parti quando mancano elementi oggettivi che rendano ragionevole il dubbio.
art. 81, secondo comma, cod. pen. (continuazione)
art. 81, secondo comma, cod. pen.
L'aumento di pena per continuazione è stato ritenuto applicabile per la reiterazione delle dichiarazioni accusatorie, valutata dai giudici di merito come indice di intensità del dolo; la Cassazione ha escluso la sindacabilità in questa sede di una diversa valutazione del carattere unitario delle condotte.
art. 195 cod. proc. pen. (rinnovazione istruttoria in appello)
La Corte ha ribadito che la rinnovazione istruttoria in appello è ammissibile solo se l'atto o l'audizione richiesti siano decisivi e idonei a eliminare incertezze degli atti già acquisiti; la richiesta della difesa è stata ritenuta generica e priva di specificazione sulla decisività.
art. 129 cod. proc. pen. (cause di non punibilità e loro rilevazione)
La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui, quando il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, non si forma valido rapporto di impugnazione e la Corte non può rilevare d'ufficio cause di non punibilità (es. prescrizione) non dedotte nei gradi precedenti.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione limita il suo sindacato al profilo di legittimità: non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione del fatto, salvo palese vizio di motivazione.
- Per ottenere rinnovazione istruttoria in appello occorre chiedere in modo specifico e dimostrare la decisività dell'atto o dell'audizione rispetto alle conclusioni da provare; richieste generiche sono respinte.
- Nelle accuse di calunnia la consapevolezza della falsità è esclusa solo se l'accusatore può mostrare elementi oggettivi seri e condivisibili che giustifichino un ragionevole dubbio sulla fondatezza dell'accusa.
- Motivi in cassazione che ripropongono una mera diversa lettura del materiale probatorio già valutato in grado di merito sono inammissibili o destinati a manifestarsi infondati.
- Le questioni non sollevate nei precedenti gradi (o dedotte in modo tardivo) non sono normalmente esaminabili in Cassazione; inoltre, l'inerzia sul tema della prescrizione nei gradi precedenti impedisce alla Cassazione di rilevarla quando il ricorso è dichiarato inammissibile.
Testo integrale
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