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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42229/2022 del 08/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma del 25/10/2021 che aveva confermato la condanna di Davide Ciucci per il reato di calunnia continuata (artt. 81, comma 2 e 368 c.p.). L'imputazione: aver falsamente accusato Paolo Castellani, capo reparto della Polizia locale di Tivoli, di avere preteso 10.000 euro per non procedere in una pratica edilizia a carico del padre dell'imputato, con dichiarazioni rese il 27/02/2014 alla P.G. e il 29/04/2014 al P.M. I motivi di ricorso: (1) vizio di motivazione e travisamento della prova per non avere valorizzato documenti e richieste di archiviazione che avrebbero scardinato la consapevolezza della falsità dell'accusa; (2) vizio per il rigetto dell'istanza di rinnovazione istruttoria per l'audizione del dirigente Frisina, ritenuta decisiva; (3) errata applicazione dell'aumento di pena per continuazione (contestata come non dovuta perché si trattava di un'unica accusa reiterata); (4) eccessività della pena e mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la Corte d'appello e il primo giudice avessero adeguatamente motivato il convincimento sulla colpevolezza, avendo valutato le contraddizioni nelle dichiarazioni dell'imputato, la rilevanza delle risultanze investigative e la mancanza di elementi oggettivi tali da giustificare un ragionevole dubbio. La richiesta di rinnovazione istruttoria è stata considerata generica e non decisiva. I motivi attinenti alla continuazione e alla determinazione della pena sono stati ritenuti inammissibili o insussistenti in questa sede (non tempestivamente dedotti o concernenti valutazioni di merito). Conseguenze: il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 368 cod. pen. (calunnia)

    La Corte ha ritenuto integrata la calunnia continuata nelle condotte accusatorie ritenute false, perché l'imputato aveva consapevolezza della falsità delle dichiarazioni; l'attenuazione delle accuse non è giustificata dall'irregolarità dell'incontro tra le parti quando mancano elementi oggettivi che rendano ragionevole il dubbio.

  • art. 81, secondo comma, cod. pen. (continuazione)

    art. 81, secondo comma, cod. pen.

    L'aumento di pena per continuazione è stato ritenuto applicabile per la reiterazione delle dichiarazioni accusatorie, valutata dai giudici di merito come indice di intensità del dolo; la Cassazione ha escluso la sindacabilità in questa sede di una diversa valutazione del carattere unitario delle condotte.

  • art. 195 cod. proc. pen. (rinnovazione istruttoria in appello)

    La Corte ha ribadito che la rinnovazione istruttoria in appello è ammissibile solo se l'atto o l'audizione richiesti siano decisivi e idonei a eliminare incertezze degli atti già acquisiti; la richiesta della difesa è stata ritenuta generica e priva di specificazione sulla decisività.

  • art. 129 cod. proc. pen. (cause di non punibilità e loro rilevazione)

    La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui, quando il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, non si forma valido rapporto di impugnazione e la Corte non può rilevare d'ufficio cause di non punibilità (es. prescrizione) non dedotte nei gradi precedenti.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione limita il suo sindacato al profilo di legittimità: non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione del fatto, salvo palese vizio di motivazione.
  • Per ottenere rinnovazione istruttoria in appello occorre chiedere in modo specifico e dimostrare la decisività dell'atto o dell'audizione rispetto alle conclusioni da provare; richieste generiche sono respinte.
  • Nelle accuse di calunnia la consapevolezza della falsità è esclusa solo se l'accusatore può mostrare elementi oggettivi seri e condivisibili che giustifichino un ragionevole dubbio sulla fondatezza dell'accusa.
  • Motivi in cassazione che ripropongono una mera diversa lettura del materiale probatorio già valutato in grado di merito sono inammissibili o destinati a manifestarsi infondati.
  • Le questioni non sollevate nei precedenti gradi (o dedotte in modo tardivo) non sono normalmente esaminabili in Cassazione; inoltre, l'inerzia sul tema della prescrizione nei gradi precedenti impedisce alla Cassazione di rilevarla quando il ricorso è dichiarato inammissibile.

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