Cassazione Penale, Ordinanza n. 20832/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza che aveva confermato la sua condanna per evasione, deducendo un vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. In sostanza contestava la valutazione di merito compiuta dalla Corte d'appello nella comparazione tra i dati fattuali ritenuti rilevanti ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che le doglianze non prospettassero un vero vizio logico della motivazione ma mirassero a ottenere una diversa valutazione del materiale fattuale, attività non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Indicato come titolo di reato per il quale era stata confermata la condanna, ossia evasione.
Richiamato come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, la cui esclusione è stata oggetto di doglianza nel ricorso.
Richiamato implicitamente nella parte finale per la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità del ricorso.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per fondare la necessità di verificare l'assenza di colpa del ricorrente ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste del vizio di motivazione, miri in realtà a sollecitare una nuova e diversa ponderazione del merito dei fatti già effettuata dal giudice di appello.
- La deduzione relativa al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto non è scrutinabile in cassazione quando si risolva in una contestazione della valutazione comparativa dei dati fattuali compiuta dal giudice di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20701/2026 del 05/06/2026
- ordinanza_penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20702/2026 del 05/06/2026
- ordinanza_penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20703/2026 del 05/06/2026
- ordinanza_penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20709/2026 del 05/06/2026
- ordinanza_penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20744/2026 del 05/06/2026
- ordinanza_penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20748/2026 del 05/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →