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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47318/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La difesa ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 354 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., deducendo che erano state effettuate perquisizioni (personale e locale) senza esito e che era rinvenuta una bottiglietta vuota con un foro che non venne sequestrata; la P.G. non avrebbe effettuato le verifiche necessarie né dato correttamente l'avviso di nomina e diritto al difensore; 2) violazione dell'art. 187 cod. strada: la polizia non avrebbe riscontrato sintomi di alterazione né verbalizzato circostanze sintomatiche, la richiesta di accertamento non era quindi giustificata; la ricorrente si sarebbe resa disponibile a fare un tampone salivare (ma la P.G. non lo rese disponibile) e avrebbe dichiarato l'assunzione di farmaci a base di cannabinoidi il giorno precedente, sicché un esame urine sarebbe stato inidoneo e ingiusto; 3) contraddittorietà della motivazione in relazione alla deposizione del sig. Magnani che attestava il ricovero e l'assunzione di psicofarmaci e la presenza dei figli la giornata in questione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di legittimità ha ritenuto che gli operanti avessero ragionevoli motivi per richiedere accertamenti: la vettura transitava in una zona nota per consistente attività di spaccio; nella vettura era presente una bottiglietta vuota con un piccolo foro, elemento noto come modo per consumare eroina; la conducente e la passeggera mostravano nervosismo e agitazione. La Corte d'appello aveva inoltre correttamente rilevato che la bottiglietta era in vista e perciò non necessitava sequestro e che l'avviso sulla facoltà di farsi assistere da difensore era stato dato, essendosi la ricorrente effettivamente avvalsa della facoltà contattando telefonicamente il difensore. La valutazione dei fatti da parte dei giudici del merito è stata ritenuta incensurabile in sede di legittimità. Essendo il ricorso inammissibile, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 187 Codice della Strada

    L'art. 187 cod. strada sanziona chiunque si ponga alla guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (comma 1). Gli organi di polizia stradale possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili (comma 2). Quando tali accertamenti forniscano esito positivo ovvero quando si abbia altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente si trovi sotto l'effetto, i conducenti possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e analitici su campioni di mucosa o fluido del cavo orale (comma 2-bis). Se non è possibile il prelievo da parte del personale ausiliario o il conducente rifiuta, gli agenti accompagnano il conducente presso strutture sanitarie per il prelievo; il rifiuto integra il reato di cui al comma 8.

    La Corte interpreta la norma nel senso che la P.G. può richiedere accertamenti più approfonditi non solo se il test preliminare è positivo ma anche quando sussistono "ragionevoli motivi" fondati su elementi obiettivi (es. luogo noto per spaccio, presenza di oggetti connessi all'uso di stupefacenti, comportamento nervoso). Il rifiuto opposto a tali accertamenti configura il reato previsto dal comma 8.

  • art. 114 disp. att. cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che l'avviso sulla facoltà di farsi assistere da difensore fosse stato dato e che la concreta chiamata del difensore da parte della ricorrente dimostrasse l'esercizio della facoltà; pertanto la censura sulla nullità intermedia fondata su presunto mancato avviso è manifestamente infondata.

  • art. 354 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa (presunta inosservanza), ma la Corte non ha ritenuto sussistente alcuna irregolarità rilevante ai fini dell'impugnazione, confermando la valutazione di merito sugli atti di polizia giudiziaria.

  • art. 347 cod. proc. pen.

    La difesa invocava l'obbligo di indicare le circostanze sintomatiche dell'esistenza dello stato di alterazione; la Corte osserva che tale censura attiene alla valutazione di fatto e che i verbalizzanti hanno comunque annotato elementi oggettivi (bottiglietta, nervosismo, luogo) ritenuti sufficienti.

Massime di principio

  • Per la legittima richiesta di accertamenti tossicologici non è necessaria la prova di tossicità conclamata: è sufficiente un "ragionevole motivo" fondato su elementi obiettivi (es. luogo noto per spaccio, oggetti compatibili con l'uso di stupefacenti, segni di agitazione o nervosismo).
  • La semplice presenza in vettura di un oggetto visibile che suggerisca consumo di stupefacenti può essere annotata senza necessariamente procedere al sequestro se ritenuto superfluo dai verbalizzanti, purché ciò sia adeguatamente motivato nei verbali.
  • L'avviso sulla facoltà di farsi assistere da un difensore è correttamente assolto anche quando l'interessato contatti effettivamente un difensore telefonicamente; la effettiva fruizione della consulenza può far ritenere adempiuto l'obbligo informativo.
  • La disponibilità a sottoporsi a un tipo di accertamento (es. tampone salivare) non esclude la configurabilità del reato in caso di rifiuto a sottoporsi agli accertamenti previsti dalla norma o se non viene praticato l'esame richiesto dagli agenti: il nucleo fattuale rilevante è il rifiuto/ostruzione agli accertamenti previsti dall'art. 187.
  • Per contestare con successo l'addebito è necessario dimostrare l'irrilevanza o l'ingiustificatezza degli elementi obiettivi che hanno determinato il ragionevole motivo, o l'esistenza di nullità procedurali rilevanti e non surrogabili dalla valutazione di merito.

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