Cassazione Civile, Ordinanza n. 12382/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Nel giudizio di cassazione definito con sentenza n. 1626/2023, la società aveva chiesto la distrazione delle spese in favore dei propri difensori antistatari, sia nel controricorso sia nella memoria successiva. La sentenza, pur condannando l'Agenzia delle Entrate alle spese di lite in favore della società, aveva omesso di inserire la statuizione sulla distrazione. La società ha quindi proposto istanza di correzione dell'errore materiale ex artt. 287 e 288 c.p.c., chiedendo l'integrazione della decisione con la formula di distrazione delle spese. L'Agenzia delle Entrate non ha svolto difese nel procedimento di correzione.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto che nella precedente sentenza fosse inserita, dopo la liquidazione delle spese, la locuzione "con distrazione in favore degli avv.ti Lorenzo del Federico e Piero Sanvitale". Ha inoltre precisato che non vi era luogo a provvedere sulle spese del procedimento di correzione, trattandosi di procedimento speciale privo di una vera soccombenza e non essendosi l'intimata opposta.
Norme richiamate
È il rimedio corretto per emendare l'omissione della pronuncia sulla distrazione delle spese, qualificata come errore materiale correggibile.
Concorre a fondare il procedimento di correzione dell'errore materiale richiesto per integrare la sentenza con la distrazione.
La procedura di correzione è coerente con la disciplina della distrazione, richiamata anche quando il difensore dimostri di aver soddisfatto il proprio credito.
Il rimedio della correzione è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione.
Il procedimento per la correzione, dopo la novella del d.lgs. n. 149/2022, segue la forma camerale prevista da questa norma, in combinato disposto con gli artt. 287 e ss. c.p.c.
La novella ha inciso sul rito camerale applicabile, rendendo non più operativa la precedente formulazione dell'art. 380-bis c.p.c.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c., e non una domanda autonoma da far valere con impugnazione ordinaria.
- La correzione dell'omissione relativa alla distrazione può essere chiesta anche contro le sentenze della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c.
- Quando nel giudizio definito risulta che la distrazione delle spese sia stata tempestivamente domandata, la mancanza della relativa statuizione nella sentenza può essere integrata con ordinanza correttiva.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali non va pronunciata condanna alle spese, in ragione della sua natura speciale e dell'assenza di una vera parte soccombente, specie se l'intimato non si oppone.
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