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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23913/2026 del 30/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per l'omessa indicazione, nella domanda di reddito di cittadinanza, di una causa ostativa consistente in una precedente condanna definitiva per associazione di tipo mafioso, con conseguente indebito percepimento di euro 1.922,10. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che l'omissione sarebbe dipesa da buona fede ed errore scusabile, poiché si era rivolto a un patronato, aveva fornito la documentazione richiesta e aveva poi spontaneamente restituito le somme; ha inoltre invocato il principio di affidamento incolpevole e la complessità della disciplina. Con il secondo motivo ha censurato il diniego della particolare tenuità del fatto, sostenendo che la Corte territoriale aveva motivato in modo apodittico senza valutare concretamente l'esiguità dell'importo, la singola condotta, la restituzione del denaro e gli indici di cui all'art. 133 c.p. Con il terzo motivo ha contestato il rigetto della richiesta di pena sostitutiva, lamentando che il diniego fosse fondato solo sui precedenti penali e non su una concreta verifica prognostica della capacità rieducativa e del rischio di recidiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando che l'errore dedotto riguardava il precetto e non il fatto, e che l'ignoranza della causa ostativa al reddito di cittadinanza si traduce in errore sulla legge penale non scusabile; ha quindi escluso che l'affidamento a un patronato o la restituzione delle somme potessero incidere sulla sussistenza del dolo. Ha invece accolto il secondo motivo, osservando che il diniego dell'art. 131-bis c.p. era motivato in modo improprio mediante il richiamo alla natura solidaristica del beneficio indebitamente percepito, finendo per introdurre surrettiziamente una preclusione non prevista dalla legge; la causa di non punibilità dovrà essere riesaminata alla luce dei soli criteri legali. Ha accolto anche il terzo motivo, rilevando che il diniego delle pene sostitutive era espresso in termini generici e tranchant, senza una concreta valutazione degli indici di cui all'art. 133 c.p. e senza che i precedenti penali potessero, da soli, precludere l'accesso alla pena sostitutiva al di fuori dei casi tassativi previsti dalla legge. Dispositivo: annullamento con rinvio limitatamente al diniego della particolare tenuità del fatto e delle pene sostitutive, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta; ricorso inammissibile nel resto.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019

    Integra il precetto penale che sanziona l'omessa comunicazione delle informazioni dovute ai fini della concessione del reddito di cittadinanza; l'omissione della causa ostativa è penalmente rilevante.

  • art. 2, comma 1, lett. c)-bis, d.l. n. 4 del 2019

    Individua tra i requisiti ostativi la mancanza di condanne definitive nei dieci anni precedenti per determinati delitti; la presenza di una condanna per art. 416-bis c.p. rende il beneficio non concedibile.

  • art. 7, comma 3, d.l. n. 4 del 2019

    Elenca i delitti rilevanti ai fini del divieto di accesso al reddito di cittadinanza, richiamando anche l'art. 416-bis c.p.

  • art. 416-bis c.p.

    La precedente condanna per associazione di tipo mafioso costituisce causa ostativa al beneficio e il suo occultamento integra la falsa dichiarazione penalmente sanzionata.

  • art. 5 c.p.

    L'ignoranza della legge penale non scusa, salvo il caso di ignoranza inevitabile; l'errore sulla sussistenza del diritto al beneficio è errore sulla legge penale e non esclude il dolo.

  • art. 27 Cost.

    È richiamato per ribadire il principio di colpevolezza e la necessaria effettiva conoscibilità della legge penale, nei limiti dell'ignoranza inevitabile.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto va valutata solo secondo i criteri legali, senza introdurre preclusioni ulteriori fondate sulla natura del bene o del beneficio indebitamente percepito.

  • art. 133 c.p.

    Serve a valutare la gravità del reato e la capacità a delinquere ai fini sia dell'art. 131-bis c.p. sia delle pene sostitutive.

  • art. 20-bis c.p.

    È richiamato per le pene sostitutive, la cui applicazione richiede una concreta valutazione prognostica.

  • art. 545-bis c.p.p.

    Disciplina il procedimento di applicazione delle pene sostitutive, che non può essere negata in modo apodittico.

  • art. 58, legge n. 689 del 1981

    Impone al giudice di motivare il giudizio prognostico sulla pena sostitutiva sulla base degli elementi di cui all'art. 133 c.p.

  • art. 59 d.lgs. n. 689 del 1981

    Indica tassativamente i casi in cui la pena sostitutiva non è applicabile; i precedenti penali, di per sé, non costituiscono automatica preclusione.

  • art. 544 c.p.p.

    È utilizzato solo per indicare il termine di deposito della motivazione.

Massime di principio

  • In tema di reddito di cittadinanza, l'omessa comunicazione di una causa ostativa prevista dalla legge integra un errore sul precetto penale e non un errore sul fatto; di regola non è quindi idonea a escludere il dolo.
  • L'ignoranza della disciplina che regola l'accesso a un beneficio pubblico non è scusabile quando il testo normativo sia chiaro e non vi siano contrasti interpretativi tali da rendere inevitabile l'errore; l'affidamento a un patronato non esonera dal dovere di fornire informazioni personali dovute per legge.
  • La particolare tenuità del fatto non può essere esclusa mediante criteri extra legem o per automatica valorizzazione della natura solidaristica del bene leso; il giudizio deve restare ancorato ai parametri dell'art. 131-bis c.p. e agli indici dell'art. 133 c.p.
  • Nel valutare le pene sostitutive il giudice deve formulare un giudizio prognostico concreto e individualizzato sulla rieducazione, sul reinserimento e sul rischio di recidiva, dando conto delle ragioni del diniego; il mero richiamo ai precedenti penali non basta, salvo le preclusioni tassative previste dalla legge.
  • Le condotte successive, come la restituzione della somma indebitamente percepita, possono assumere rilievo solo nei limiti consentiti dalla disciplina applicabile e non trasformano, di per sé, un errore sulla legge in un errore sul fatto.

Come è indicizzato

MaterieOmesso versamentoImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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