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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24509/2021 del 10/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallito)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, da parte del tribunale, dell'istanza di esdebitazione presentata da due soggetti già dichiarati falliti quali soci illimitatamente responsabili di una s.n.c. fallita. La corte d'appello ha confermato il rigetto ritenendo ostativa l'applicazione dell'art. 142, comma 1, n. 5, l. fall., sulla base di condotte ascritte penalmente ai ricorrenti (omessa o lacunosa tenuta della contabilità, distrazione di beni aziendali, prelievi ingiustificati), nonostante per il reato di bancarotta fraudolenta fosse intervenuto un provvedimento di estinzione del reato equiparato alla riabilitazione. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione o falsa applicazione degli artt. 142, comma 1, nn. 5 e 6, l. fall., sostenendo che tali disposizioni devono essere lette congiuntamente e che la clausola "salvo riabilitazione" del n. 6 perderebbe significato se i medesimi fatti fossero comunque valutati autonomamente ai sensi del n. 5; con il secondo, in via subordinata, ha dedotto che nella specie tutte le altre condizioni per l'esdebitazione erano comunque presenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, reputando fondato l'assunto secondo cui i nn. 5 e 6 dell'art. 142 l. fall. non vanno letti in modo del tutto indipendente, ma in rapporto di alternatività funzionale alla clausola di salvezza della riabilitazione. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo perché privo di una critica autonoma alla decisione impugnata e meramente reiterativo di quanto già valorizzato dalla corte territoriale. Il decreto impugnato è stato quindi cassato in relazione al motivo accolto e il procedimento è stato rinviato alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, affinché riesamini la domanda di esdebitazione applicando il principio di diritto enunciato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 142, comma 1, n. 5, l. fall.

    non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito

    La Corte ha affermato che la disposizione non può essere applicata in modo del tutto autonomo rispetto al n. 6 quando i fatti contestati coincidano con quelli coperti dagli effetti della riabilitazione o di provvedimento equiparato; il giudice deve verificare se residuino condotte ulteriori, non già oggetto di imputazione penale.

  • art. 142, comma 1, n. 6, l. fall.

    non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta ... salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione

    La clausola di salvezza della riabilitazione conserva significato solo se i fatti già oggetto di riabilitazione non possono essere nuovamente valorizzati come ostativi ex n. 5; le due previsioni operano in rapporto di alternatività.

  • art. 445, comma 2, c.p.p.

    Il provvedimento di estinzione del reato pronunciato ai sensi di questa norma è considerato dalla Corte equivalente alla riabilitazione ai fini dell'art. 142 l. fall.

  • art. 178 c.p.

    Gli effetti della riabilitazione operano con riferimento ai fatti già coperti dai suoi effetti, sicché la domanda di esdebitazione può essere respinta ex n. 5 solo per condotte ulteriori non comprese tra quelle per cui si sono prodotti tali effetti.

Massime di principio

  • In tema di esdebitazione del fallito persona fisica, i requisiti ostativi previsti dai nn. 5 e 6 dell'art. 142 l. fall. devono essere coordinati in modo da evitare che la clausola "salvo riabilitazione" resti priva di utilità applicativa.
  • Quando il fallito abbia riportato una condanna per uno dei reati indicati dal n. 6 dell'art. 142 l. fall. e sia poi intervenuta la riabilitazione, le medesime condotte non possono essere nuovamente utilizzate, come fatti ostativi autonomi, per negare il beneficio ex n. 5 se coincidono con quelle già oggetto di imputazione e coperte dagli effetti della riabilitazione.
  • Il giudice dell'esdebitazione deve verificare in concreto se le condotte materialmente ascritte al fallito ai fini ostativi siano effettivamente ulteriori e diverse rispetto a quelle già giudicate in sede penale; in difetto, il diniego del beneficio non è consentito.
  • La mera reiterazione, in sede di legittimità, di affermazioni già spese nel merito senza specifica critica alla decisione impugnata rende il motivo inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieSovraindebitamentoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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