Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28748/2022 del 21/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla omessa statuizione sulla confisca: ha annullato la sentenza impugnata nella parte relativa alla confisca e ha rinviato al Tribunale di Perugia perché si pronunci sulla confisca obbligatoria. La sentenza di annullamento è stata pronunciata il 28 giugno 2022.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale impugnava la sentenza del GIP di Perugia che aveva applicato la pena concordata per il reato previsto dall'art. 640-bis c.p. (dichiarazione mendace all'INPS per ottenere indebitamente l'indennità NASpI), ma non aveva disposto la confisca del profitto del reato. Il profitto quantificato ammontava a €9204. Il ricorso denunciava l'omissione della confisca obbligatoria, sia nella forma diretta che per equivalente.

Norme richiamate

  • art. 640-bis cod. pen.

    Delitto contestato: indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato tramite falsa dichiarazione all'INPS; configura il presupposto per l'applicazione della confisca del profitto quando ricorrono i presupposti di legge.

  • art. 640-quater cod. pen.

    Richiamato quale normativa che, congiuntamente ad altri articoli, rende la confisca del profitto obbligatoria nei casi previsti (come quello di specie).

  • art. 322-ter cod. pen.

    Richiamato dalla Corte come norma collegata alla disciplina della confisca obbligatoria dei proventi del reato.

  • art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma richiamata quale previsione che impone la confisca obbligatoria per determinate fattispecie di reato (la Corte ha ritenuto che l'omessa applicazione di quella confisca integri illegittimità e debba essere sanata).

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Consente al pubblico ministero il ricorso per cassazione volto a denunciare l'omessa applicazione della confisca obbligatoria; la Corte ha confermato l'ammissibilità di tale intervento quando ricorrono i presupposti.

Massime di principio

  • Quando il reato rientra nelle fattispecie per le quali la legge prevede la confisca obbligatoria del profitto, il giudice deve esprimersi esplicitamente sulla confisca; l'omissione è impugnabile dal pubblico ministero in Cassazione.
  • La confisca obbligatoria può essere disposta sia nella forma diretta (sul profitto concretamente rinvenuto) sia per equivalente (quando il profitto non sia più disponibile), purché il profitto sia quantificabile.
  • Se la sentenza omette la confisca obbligatoria, la Corte di Cassazione può annullare la decisione limitatamente a quella omissione e rinviare al giudice di merito perché pronunci sulla misura.
  • In procedimenti per indebita percezione di erogazioni pubbliche (es. false dichiarazioni all'INPS), è fondamentale quantificare il profitto indebitamente percepito nella fase di merito per permettere l'eventuale confisca.
  • Il pubblico ministero ha titolo a intervenire in Cassazione per correggere illegittimità quantitative delle statuizioni conseguenti alla realizzazione del reato (come l'omessa confisca obbligatoria).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.