Cassazione Civile, Ordinanza n. 14661/2024 del 24/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società era stata raggiunta da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004, fondato sugli studi di settore e definito all'esito del contraddittorio endoprocedimentale, con recupero di maggiori imposte dirette e indirette, interessi e sanzioni. Il ricorso era stato inizialmente respinto in primo grado e poi in appello dalla CTR, che aveva ritenuto adeguatamente motivato l'accertamento e non contrastato da elementi fattuali e documentali idonei. In cassazione la contribuente proponeva due motivi, ma prima della decisione depositava memoria nella quale dichiarava di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi esattoriali e di voler rinunciare al ricorso. La Corte ha qualificato tale atto non come rinuncia rituale né come cessazione della materia del contendere, ma come sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, rilevando la mancanza dei requisiti formali della rinuncia e della notificazione all'Agenzia.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente, equiparando la dichiarazione depositata in memoria a una rinuncia non rituale. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite. Ha escluso il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché l'inammissibilità è derivata da una sopravvenuta carenza di interesse e non da una tipica ipotesi di inammissibilità originaria o di rigetto.
Norme richiamate
La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, se non rispetta i requisiti della rinuncia rituale, non estingue il processo ma può comportare l'inammissibilità del ricorso per difetto attuale di interesse.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il raddoppio del contributo unificato non si applica oltre i casi tipici previsti dalla legge; non può essere esteso in via analogica a fattispecie di inammissibilità sopravvenuta per difetto di interesse.
d.l. n. 193 del 24 ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 225/2016
È richiamata dalla parte ricorrente come base della definizione agevolata dei carichi esattoriali pendenti che avrebbe determinato il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione l'interesse ad agire e a coltivare il ricorso deve permanere fino alla decisione; se viene meno in corso di causa, il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
- La dichiarazione del difensore di sopravvenuto difetto di interesse non equivale automaticamente a cessazione della materia del contendere, che presuppone un mutamento della situazione sostanziale riconosciuto da entrambe le parti e conclusioni conformi.
- Per produrre effetti processuali estintivi, la rinuncia al ricorso deve rispettare i requisiti formali previsti dall'art. 390 c.p.c.; in difetto, la dichiarazione può rilevare solo come indice di sopravvenuta inammissibilità.
- La disciplina del raddoppio del contributo unificato, avendo natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
Come è indicizzato
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