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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5723/2025 del 12/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione basato su sei censure: 1) tardività dell'opposizione all'archiviazione (presentata oltre il termine di 20 giorni previsto dall'art. 408 c.p.p.); 2) illegittimità della querela perché il denunciante, procuratore delegato del Vescovo, non avrebbe prodotto la procura; 3) vizi probatori in ordine alla partecipazione alla falsificazione dei titoli (incompatibilità di tempo e luogo con la presenza dell'imputata); 4) mancata integrazione degli elementi costitutivi della truffa (assenza di artifizi/raggiri, di induzione in errore, di ingiusto profitto e di danno); 5) mancata considerazione corretta della perizia grafologica e delle prove testimoniali; 6) vizio di motivazione e insufficiente prova oltre ogni ragionevole dubbio sulla falsificazione della firma.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: i motivi erano o non consentiti in sede di legittimità o privi di specificità richiesta dagli artt. 581 e 591 c.p.p. Sulla tardività dell'opposizione la Corte ha ritenuto la doglianza aspecifica e ha richiamato l'orientamento che considera non perentorio il termine dei 20 giorni, consentendo l'opposizione fintanto che non sia adottato il decreto di archiviazione. Sulla legittimazione del querelante la Corte ha condiviso la valutazione che la qualifica resa (presidente e legale rappresentante) è sufficiente, essendo la veridicità della dichiarazione da presumersi fino a prova contraria. Quanto al merito, la Cassazione ha ritenuto che la Corte di appello abbia correttamente valorizzato la perizia grafologica che attribuiva a Isabella Rosata la compilazione di parti dei due assegni e che tale falsificazione integrasse gli artifici idonei ad indurre in errore l'istituto di credito, confermando la responsabilità per tentata truffa aggravata (con assoluzione per il capo b)). Conseguentemente il provvedimento impugnato è stato confermato nei suoi punti decisivi. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.

    Individua uno dei motivi di impugnazione in Cassazione (violazione di legge). La Corte ha ritenuto che la doglianza relativa alla tardività dell'opposizione attiene all'esercizio di funzione giurisdizionale e non rientra nella fattispecie prospettata, peraltro risultando aspecifica rispetto alle argomentazioni della Corte d'appello.

  • art. 581, comma 1, cod. proc. pen.

    Stabilisce i requisiti di ammissibilità del ricorso in Cassazione. La Corte ha applicato tale principio per dichiarare inammissibili i motivi privi di specificità.

  • art. 591, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.

    Indica i requisiti di specificità dei motivi di ricorso. La Corte ha rilevato la carenza di specificità in più censure, giustificando l'inammissibilità.

  • art. 408, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede il termine di venti giorni per proporre opposizione alla richiesta di archiviazione. La Corte ha richiamato giurisprudenza che considera tale termine non perentorio e ammette opposizioni tardive fino all'adozione del decreto di archiviazione.

  • art. 337, cod. proc. pen.

    Disciplina la querela per le persone giuridiche. La Corte ha ritenuto sufficiente la qualificazione del querelante come "presidente e legale rappresentante" dell'ente, stabilendo che non è richiesta la produzione dell'atto costitutivo della procura in primo momento, poiché la veridicità della dichiarazione si presume salvo prova contraria.

  • art. 640 c.p. (truffa) - indicazione di reato: tentata truffa aggravata

    L'organo giudicante ha valutato che la falsificazione degli assegni e gli atti diretti all'incasso costituiscono artifici e raggiri idonei a ingannare l'istituto di credito e a realizzare il reato di tentata truffa aggravata, pur non essendosi perfezionato l'illecito patrimoniale.

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi devono essere ammessi dalla legge e formulati con la specificità richiesta dagli artt. 581 e 591 c.p.p.; censure generiche o che ripropongono valutazioni di merito saranno dichiarate inammissibili.
  • Il termine di 20 giorni per proporre opposizione alla richiesta di archiviazione (art. 408 c.p.p.) è interpretato in modo non perentorio: l'opposizione può essere ricevuta fintanto che non sia adottato il decreto di archiviazione.
  • La qualificazione della persona che presenta querela come rappresentante di un ente (es. "presidente e legale rappresentante") è, di regola, presunta veritiera fino a prova contraria; non è sempre necessaria la produzione immediata della procura o dell'atto costitutivo.
  • La Corte di legittimità non può rivalutare in fatto le prove acquisite (perizie, testimonianze) se la valutazione fatta dai giudici di merito non è viziata da illogicità palese; la contestazione di merito richiede di dimostrare un vizio logico-giuridico.
  • Una perizia grafologica, se ritenuta congruamente motivata e confermata anche nel contraddittorio, può costituire elemento decisivo per l'attribuzione della paternità della scrittura e per la sussistenza della falsificazione.
  • In caso di ricorso inammissibile la parte ricorrente può essere condannata al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria (versamento alla Cassa delle Ammende).

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