Cassazione Penale, Ordinanza n. 29034/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in primo e secondo grado per indebita compensazione tributaria, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna a due anni di reclusione in giudizio abbreviato. Ha dedotto quattro motivi: 1) vizio di motivazione sull'accertamento del reato per la mancata acquisizione dei modelli F24; 2) vizio di motivazione per omessa valutazione della prova decisiva da cui desumere che egli fosse un mero prestanome; 3) violazione di legge in ordine alla sussistenza del dolo; 4) vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto le censure, in gran parte, dirette a ottenere una rivalutazione del merito e comunque non supportate da specifici travisamenti probatori.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo era in parte una riproposizione di deduzioni già disattese e in parte una richiesta di rivalutazione delle prove, osservando che era stato acquisito almeno un modello F24 relativo a una compensazione indebita di euro 164.100,00, soglia già superiore a quella di punibilità, e che gli ulteriori modelli risultavano provati da documentazione dell'Agenzia delle Entrate utilizzabile nel giudizio abbreviato. Quanto ai motivi secondo e terzo, li ha ritenuti non consentiti in sede di legittimità perché miravano ancora a una nuova lettura del materiale probatorio; ha inoltre evidenziato che la questione del ruolo di mero prestanome era preclusa perché non tempestivamente sollevata e che, comunque, il dolo generico risultava integrato dall'accettazione della carica di amministratore e dall'invio personale della dichiarazione dei redditi recante le compensazioni indebite. Il quarto motivo è stato parimenti respinto perché relativo al trattamento sanzionatorio, già sorretto da motivazione congrua e non illogica, essendo stata anche valorizzata l'assenza di dichiarazioni dell'imputato nel procedimento. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, sono state poste a carico del ricorrente le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000
È la norma incriminatrice contestata, relativa all'indebita compensazione tributaria; la Corte valorizza la prova di compensazioni indebitamente operate per importi superiori alla soglia di punibilità.
Richiamato indirettamente tramite il riferimento alle circostanze attenuanti generiche, la cui concessione è stata negata con motivazione ritenuta congrua.
Non è citato espressamente nel testo, ma la Corte qualifica i motivi come non consentiti in sede di legittimità perché diretti a una rivalutazione del merito e non a denunciare specifici travisamenti.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di doglianze di merito già disattese, se non accompagnate dall'indicazione di specifici travisamenti probatori o di reali errori di diritto.
- Il giudizio di cassazione non consente una rivalutazione alternativa delle prove; la doglianza è inammissibile quando mira soltanto a sostituire la lettura del ricorrente a quella già logicamente motivata dai giudici di merito.
- Nel reato di indebita compensazione tributaria, la prova può essere tratta anche da documentazione dell'Amministrazione finanziaria contenente gli estremi identificativi degli F24, le date di inoltro e gli importi compensati, se utilizzabile nel giudizio abbreviato.
- Ai fini del dolo generico è sufficiente che l'agente abbia accettato la carica societaria e abbia partecipato personalmente alla presentazione della dichiarazione fiscale recante le compensazioni indebite; il dedotto ruolo di mero prestanome non esclude automaticamente l'elemento soggettivo.
- La richiesta di attenuanti generiche può essere respinta con motivazione sintetica ma congrua, specie in assenza di elementi positivamente valutabili e quando l'imputato non abbia fornito alcun contributo dichiarativo nel corso del procedimento.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove ricorrano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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