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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45738/2022 del 01/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza di applicazione della pena concordata per i reati previsti dagli artt. 216 e 217 della legge fallimentare, lamentando che le sanzioni accessorie fallimentari non sarebbero state oggetto dell'accordo (difetto di correlazione tra richiesta e sentenza) e comunque che la sentenza non avrebbe fornito una motivazione effettiva e adeguata in ordine alla durata delle sanzioni accessorie.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto il motivo parzialmente fondato: ha affermato che, sebbene il giudice possa irrogare una sanzione accessoria non expressis verbis concordata, tale statuizione deve essere adeguatamente motivata. Nel caso di specie la motivazione circa la durata delle pene accessorie è risultata insufficiente (mera affermazione di "congruità" senza richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p.). La sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari e la causa è stata rinviata al Tribunale di Sondrio, ufficio del Giudice per le indagini preliminari, per nuovo giudizio sul solo punto relativo alla durata.

Norme richiamate

  • Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), art. 216

    Articolo invocato quale fattispecie di reato per le quali è stata applicata la pena concordata; non è stato oggetto di specifica disamina normativa nella motivazione impugnata, ma costituisce la norma di riferimento sostanziale per il fatto.

  • Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), art. 217

    Ulteriore fattispecie di reato contestata alla ricorrente e per la quale è stata applicata la pena concordata.

  • Codice di procedura penale, art. 448, comma 2-bis

    Riferimento alla possibilità di impugnazione: la Corte osserva che, anche dopo l'introduzione di tale norma, la statuizione su profili estranei all'accordo (come la durata di sanzioni accessorie non concordate) resta impugnabile in Cassazione per vizio di motivazione.

  • Codice penale, art. 133

    Individua i criteri per la determinazione della pena; la Corte richiama l'obbligo di motivare la durata delle sanzioni accessorie richiamando i criteri di cui a questo articolo, che devono costituire parametro necessario per la determinazione delle dette sanzioni.

Massime di principio

  • Il giudice può irrogare sanzioni accessorie non espressamente concordate nell'ambito dell'accordo di pena, ma tale statuizione richiede una motivazione effettiva e specifica; in assenza di motivazione adeguata la decisione è annullabile.
  • La motivazione sulla durata delle sanzioni accessorie deve richiamare e applicare i criteri previsti dall'art. 133 c.p. (gravità del fatto, personalità dell'autore, antecedenti, finalità rieducative, ecc.); formule sommari o affermazioni di "congruità" non sono sufficienti.
  • Anche dopo modifiche procedurali (es. art. 448 c.p.p.) rimane possibile impugnare in Cassazione aspetti della decisione che siano estranei all'accordo tra le parti, se sussistono vizi di motivazione.
  • In casi di patteggiamento è consigliabile specificare nell'accordo anche la durata e la natura delle sanzioni accessorie, per evitare profili di impugnabilità; in mancanza, il giudice che le applica deve fornire una motivazione chiara e articolata.
  • In caso di annullamento parziale per carenza motivazionale, il rinvio al giudice di merito riguarda tipicamente solo il punto carente (qui: la durata delle sanzioni accessorie), con conferma degli altri aspetti della sentenza non viziati.

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