Cassazione Penale, Ordinanza n. 19371/2025 del 23/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di un soggetto ritenuto responsabile della violazione del divieto impostogli dal Questore di Caserta ai sensi dell'art. 10, comma 2, del d.l. n. 14 del 2017, conv. in l. n. 48 del 2017, per avere continuato a svolgere l'attività di parcheggiatore abusivo in un'area di parcheggio prossima a una clinica di Maddaloni. Con il ricorso per cassazione l'imputato deduceva violazione di legge, lamentando che i giudici di merito non lo avessero assolto nonostante l'illegittimità del provvedimento questorile che gli aveva vietato l'accesso all'area, assumendo quindi che la base amministrativa della contestazione fosse invalida.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura mirasse, in sostanza, a ottenere un sindacato sulla legittimità del provvedimento del Questore già oggetto di convalida ai sensi dell'art. 10, comma 4, del d.l. n. 14 del 2017, con conseguente aggiramento dei termini per impugnare tempestivamente quella convalida. Non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 10, comma 2, del d.l. n. 14 del 2017 conv. in l. n. 48 del 2017
Disposizione sanzionata come violata per l'inosservanza del divieto imposto dal Questore al soggetto destinatario del provvedimento amministrativo.
art. 10, comma 4, del d.l. n. 14 del 2017 conv. in l. n. 48 del 2017
La legittimità del provvedimento questorile risulta già verificata in sede di convalida; non è consentito rimetterla in discussione nel giudizio penale mediante un sindacato tardivo.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2000
Richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non può essere proposto un sindacato incidentale sulla legittimità di un provvedimento amministrativo già assoggettato a convalida, quando ciò si traduca in un'elusione dei termini per impugnarlo tempestivamente.
- Se la condotta contestata consiste nell'inosservanza di un divieto legittimamente imposto e già convalidato, la contestazione della validità originaria del provvedimento non può essere recuperata attraverso il ricorso contro la sentenza penale di condanna.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo prova dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende.
- La verifica della colpa nella proposizione del ricorso inammissibile è decisiva ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria accessoria prevista dall'art. 616 c.p.p.
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