Cassazione Penale, Ordinanza n. 00235/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione era proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Bari del 21 settembre 2023. L'unico motivo deduceva formalmente l'erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., ma nella sostanza mirava a contestare il giudizio di responsabilità e la valutazione del materiale probatorio compiuta dai giudici di merito. In particolare, la difesa sosteneva una diversa lettura delle risultanze istruttorie e, con riferimento ai C.U.D. prodotti alla persona offesa, contestava la loro idoneità a integrare un'induzione in errore e quindi l'artificiosità della condotta. La Corte rileva che la censura si risolveva in una richiesta di rivalutazione del fatto e della prova, attività preclusa in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo, pur formalmente dedotto come violazione di legge, in realtà censurasse il merito della decisione, sollecitando una diversa lettura delle prove e una nuova ricostruzione dei fatti, operazioni non consentite alla Corte di cassazione. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, ai fini della truffa, non rileva la mancata diligenza della persona offesa, se il mezzo utilizzato è comunque idoneo a indurre in errore. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il motivo dedotto ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. deve contestare la riconducibilità del fatto, così come accertato dai giudici di merito, alla fattispecie astratta di reato; non può invece tradursi in una richiesta di rilettura delle prove e di diversa ricostruzione del fatto.
Per la truffa non rileva la mancanza di diligenza della persona offesa, perché tale circostanza non esclude di per sé l'idoneità degli artifici o raggiri a indurre in errore.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo formalmente qualificato come violazione di legge è inammissibile quando, nella sostanza, mira soltanto a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove già apprezzate dai giudici di merito.
- La censura ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. è ammissibile solo se investe la corretta sussunzione del fatto, già accertato, nella fattispecie legale; non può essere utilizzata per prospettare una diversa ricostruzione del compendio probatorio.
- Ai fini della truffa, la possibile imprudenza o superficialità della persona offesa non esclude la sussistenza del reato quando gli artifici o raggiri siano comunque idonei a indurla in errore.
- La Corte di cassazione non può procedere a una rilettura autonoma delle risultanze istruttorie, essendo il relativo apprezzamento riservato al giudice di merito.
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