Cassazione Penale, Sentenza n. 9552/2025 del 07/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva respinto istanza di riesame avverso ordinanza di custodia cautelare in carcere (GIP 09/09/2024) per omessa autonoma motivazione dell'ordinanza genetica, inutilizzabilità di indagini/intercettazioni effettuate prima della formale riapertura, difetti nei decreti autorizzativi di intercettazione, inattendibilità e genericità delle chiamate in correità e dei collaboratori, insussistenza delle aggravanti (premeditazione e finalità di agevolazione mafiosa) e insufficiente motivazione sulle esigenze cautelari in ragione del tempo trascorso dai fatti.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato nella sua totalità (o dichiarato inammissibile quando indicato). La Corte ha confermato la correttezza della valutazione del Tribunale del riesame: ha ritenuto autonoma la motivazione del GIP, ha dichiarato utilizzabili le indagini e le intercettazioni contestate, ha ritenuto credibili e convergenti le dichiarazioni dei collaboratori (con particolare rilievo a quelle di Antonio Esposito) e ha ritenuto sussistenti gravi indizi nonché le esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere per la pericolosità sociale dell'indagato.
Norme richiamate
Codice penale, artt. 110, 575-577, 416-bis.1
I reati contestati sono quelli di concorso in omicidio (artt. 110, 575-577) e l'aggravante collegata all'associazione di tipo mafioso/art. 416-bis.1: la Corte rileva che gli elementi indicano la finalità di agevolazione del clan e l'uso del metodo mafioso, ritenendo applicabile l'aggravante.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1 (lett. b, c, e)
Norma richiamata per i motivi di cassazione (vizi di motivazione, travisamento, violazione di norme): la Corte valuta che le censure siano generiche o non confrontate con la motivazione del Tribunale e pertanto infondate o inammissibili.
Codice di procedura penale, art. 275, comma 3
Richiamato in tema di presunzione relativa della sussistenza delle esigenze cautelari per reati gravi: la Corte afferma che il tempo trascorso dai fatti deve essere considerato ma non è automaticamente risolutivo quando ricorrono elementi (ruolo nel sodalizio, condotte successive) che confermano la pericolosità.
Richiamata nella giurisprudenza citata per sottolineare l'esigenza di valutare la distanza temporale dei fatti alla luce della riforma; la Corte applica tale orientamento richiedendo valutazione concreta ma ravvisa elementi che mantengono la misura cautelare giustificata.
Massime di principio
- La nullità o la mancata autonoma motivazione dell'ordinanza genetica deve essere denunciata con specificità: la censura generica è insufficiente davanti alla Corte di legittimità.
- Indagini o atti compiuti prima della formale riapertura sono utilizzabili se la loro acquisizione non equivale a un'attività investigativa successiva alla precedente archiviazione; il giudice deve valutare se quanto acquisito sia antecedente e coerente con la nuova emergenza probatoria.
- Intercettazioni iniziate su impianti esterni possono essere ritenute utilizzabili se la motivazione dei decreti autorizzativi è sufficiente (anche per richiamo alla richiesta del PM) e se la rilevanza delle conversazioni non è decisiva, ossia se l'apparato indiziario regge anche senza singole conversazioni viziabili.
- In fase cautelare la valutazione delle dichiarazioni di collaboratori e delle chiamate in correità può essere 'frazionata' e richiede riscontri anche tendenzialmente individualizzanti; non è necessaria la prova piena richiesta in giudizio di merito.
- La premeditazione richiede elementi di apprezzabile persistenza e organizzazione; sopralluoghi e più fasi di preparazione possono suffragare la sussistenza dell'aggravante, anche se alcuni aspetti appaiono 'a ridosso' dell'esecuzione.
- L'aggravante per finalità di agevolazione mafiosa può essere ravvisata sia attraverso la ricostruzione del movente indicata dai collaboratori sia mediante l'accertamento di un interesse del clan a mantenere il controllo territoriale.
- Il tempo trascorso dal fatto attenua la presunzione relativa di pericolosità ma non la esclude: se emergono condotte successive, ruolo apicale nel sodalizio o mancanza di segni di ravvedimento, la custodia cautelare può rimanere proporzionata.
- In Cassazione il ricorrente ha l'onere di indicare in modo puntuale quali parti della motivazione sono carenti o contraddittorie e dimostrare l'incidenza delle presunte illegittimità sulla decisione; accuse generiche portano all'inammissibilità o al rigetto.
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