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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34869/2026 del 29/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (indagato)

La controversia

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di Firenze del 29 maggio 2026, che aveva parzialmente accolto il riesame e riformato il provvedimento del G.i.p. dell’11 maggio 2026, sostituendo la custodia cautelare in carcere con l’obbligo di dimora nel Comune di Livorno, la permanenza notturna presso l’abitazione dalle ore 20 alle ore 7 e la presentazione alla polizia giudiziaria cinque volte alla settimana. All’indagato erano contestati furto pluriaggravato, indebito utilizzo di carte di pagamento e ricettazione. Il Tribunale aveva confermato i gravi indizi per tutti i reati, il pericolo concreto e attuale di reiterazione di reati della stessa specie e il pericolo di fuga, ma aveva giudicato sproporzionata la custodia in carcere in ragione della non elevata gravità dei fatti e della piena ammissione di responsabilità; aveva inoltre ritenuto non necessari gli arresti domiciliari, pur dando atto della disponibilità di un’abitazione idonea presso la convivente. Il pubblico ministero ha dedotto la violazione dell’art. 275, comma 1, c.p.p., sostenendo che le misure applicate non fossero idonee a contenere il rischio di reiterazione: le sole scuse dell’indagato non giustificavano un giudizio di resipiscenza; i reati erano stati commessi di giorno nel Comune di Livorno e quindi non sarebbero stati efficacemente contrastati dalle prescrizioni imposte; inoltre, il Tribunale avrebbe omesso di valorizzare le condizioni individuali e sociali dell’indagato, descritto dal ricorrente come dedito sistematicamente a reati contro il patrimonio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Ha rilevato che, pur denunciando formalmente la violazione dell’art. 275, comma 1, c.p.p., le doglianze chiedevano in realtà una nuova ponderazione di elementi già valutati dal Tribunale, quali l’ammissione di responsabilità e la personalità dell’indagato. Anche l’argomento relativo al luogo e all’orario di commissione dei fatti prospettava una diversa valutazione di merito, senza indicare mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nei termini consentiti dall’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. La declaratoria di inammissibilità ha lasciato ferma l’ordinanza impugnata e le misure cautelari da essa disposte. Il pubblico ministero, quale parte pubblica, è stato esonerato dalla condanna al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 275, comma 1, c.p.p.

    Il ricorrente sostiene che le scuse rese dall'indagato non fossero sufficienti a fondare un giudizio di resipiscenza e che il Tribunale avrebbe dovuto valorizzare le condizioni individuali e sociali dell'indagato, quale soggetto che vivrebbe sistematicamente di reati contro il patrimonio.

    La censura formulata sotto il profilo dell’art. 275, comma 1, c.p.p. non consente di ottenere in cassazione una diversa ponderazione degli elementi concreti già considerati dal giudice cautelare.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Il ricorrente espone un motivo che, sebbene formalmente rubricato come violazione dell'art. 275, comma 1, cod. proc. pen. ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., si risolve, in effetti, in rilievi che investono il merito della valutazione compiuta dal Tribunale, senza denunciare un vizio scrutinabile in sede di legittimità.

    La mera qualificazione del motivo come violazione di legge non rende scrutinabili in cassazione censure che, nella sostanza, contestano la valutazione di merito senza individuare un effettivo vizio di legittimità.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Parimenti, il rilievo secondo cui i fatti sarebbero stati commessi in orario diurno e nel medesimo Comune oggetto dell'obbligo di dimora, costituisce, a sua volta, mera valutazione di merito, non riconducibile al vizio di motivazione così come previsto dall’art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., che consente il ricorso per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame.

    Il vizio di motivazione rilevante in cassazione è circoscritto alla mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, desumibile dal provvedimento o da atti specificamente indicati; non comprende la richiesta di rivalutare nel merito l’idoneità delle misure cautelari.

  • art. 624 c.p.

    Va premesso che il Tribunale ha confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per tutti i reati contestati (furto pluriaggravato ai sensi degli artt. 624 e 625 cod. pen., indebito utilizzo di carte di pagamento ai sensi dell'art. 493-ter cod. pen. e ricettazione ai sensi dell'art. 648 cod. pen.)

    La disposizione è richiamata per identificare il furto pluriaggravato cui si riferivano i gravi indizi confermati dal Tribunale; la sentenza non sviluppa una distinta interpretazione della fattispecie.

  • art. 625 c.p.

    Va premesso che il Tribunale ha confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per tutti i reati contestati (furto pluriaggravato ai sensi degli artt. 624 e 625 cod. pen., indebito utilizzo di carte di pagamento ai sensi dell'art. 493-ter cod. pen. e ricettazione ai sensi dell'art. 648 cod. pen.)

    La disposizione è richiamata quale norma relativa alle aggravanti del furto contestato; la decisione non ne enuncia un’autonoma interpretazione.

  • art. 493-ter c.p.

    Va premesso che il Tribunale ha confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per tutti i reati contestati (furto pluriaggravato ai sensi degli artt. 624 e 625 cod. pen., indebito utilizzo di carte di pagamento ai sensi dell'art. 493-ter cod. pen. e ricettazione ai sensi dell'art. 648 cod. pen.)

    La disposizione è indicata come norma del reato di indebito utilizzo di carte di pagamento contestato; la Corte non ne tratta gli elementi costitutivi.

  • art. 648 c.p.

    Va premesso che il Tribunale ha confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per tutti i reati contestati (furto pluriaggravato ai sensi degli artt. 624 e 625 cod. pen., indebito utilizzo di carte di pagamento ai sensi dell'art. 493-ter cod. pen. e ricettazione ai sensi dell'art. 648 cod. pen.)

    La disposizione è indicata come norma della ricettazione contestata; la decisione non ne fornisce un’interpretazione sostanziale.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la censura sulla scelta e sull’adeguatezza delle misure cautelari non può risolversi nella richiesta di una nuova ponderazione degli elementi di fatto già valutati dal giudice, quali la personalità dell’indagato e l’ammissione di responsabilità.
  • La doglianza formalmente prospettata come violazione di legge è inammissibile quando, nella sostanza, investe il merito della valutazione cautelare senza individuare un errore giuridico scrutinabile in cassazione.
  • La contestazione dell’idoneità concreta delle prescrizioni cautelari deve indicare un effettivo vizio di legittimità; il mero dissenso sulla valutazione del luogo e dell’orario dei fatti non integra un vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareImpugnazioniFurtoRicettazione
RamiMisure cautelariProcesso penaleDelitti contro il patrimonio

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