Cassazione Penale, Ordinanza n. 19546/2026 del 28/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (parte pubblica)
La controversia
Il condannato ha impugnato personalmente, con ricorso per cassazione, l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Ancona pronunciata sul reclamo ex art. 35-bis ord. pen. La questione affrontata dalla Corte non riguarda il merito del reclamo, ma l'ammissibilità del ricorso, poiché sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017. La Corte ha rilevato che, dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, è esclusa la facoltà dell'imputato e del condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione, essendo necessaria la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Poiché il ricorso era stato proposto personalmente, senza tale difesa tecnica, è stato dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che, per effetto della disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non possa essere proposto personalmente dall'interessato ma debba essere sottoscritto a pena di inammissibilità da un difensore cassazionista. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendo esclusi profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 35-bis l. 26 luglio 1975, n. 354
norma richiamata solo per individuare il reclamo deciso dal tribunale di sorveglianza
richiamato per affermare che, dopo la riforma del 2017, l'impugnazione non può essere proposta personalmente dall'interessato
richiamato per la necessità che il ricorso per cassazione sia sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione
norma applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso presentato personalmente
ha modificato il regime di proposizione del ricorso per cassazione, escludendo la proposizione personale da parte dell'imputato o del condannato
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non priva di profili di colpa
Massime di principio
- Dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato o dal condannato, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione presentato personalmente dall'interessato opera anche quando l'impugnazione riguarda un provvedimento emesso in materia di sorveglianza.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e può essere condannato al versamento di una somma alla Cassa delle ammende quando non sia esclusa la colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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