Cassazione Penale, Sentenza n. 8358/2023 del 24/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP che, in funzione di giudice dell'esecuzione, rideterminava la pena pattuita con sentenza ex art. 444 c.p.p. (patteggiamento) alla luce della giurisprudenza costituzionale. Il Procuratore sosteneva violazione di legge perché, a suo avviso, la pena detentiva minima applicabile alla data di commissione dei reati sarebbe stata di anni sei (conseguenza della normativa anteriore e/o di pronunce costituzionali) e che il Giudice avrebbe errato nel calcolare la pena non tenendo adeguatamente conto anche della pena pecuniaria concordata (la multa concordata era superiore al minimo edittale), con ciò determinando un calcolo della pena detentiva non conforme al giudicato.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che, alla data di commissione dei reati (2003), la forbice edittale per l'art. 73 d.P.R. 309/1990 era di anni 8-20; successivamente la legge 49/2006 (Fini-Giovanardi) aveva modificato la forbice ma fu dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 32/2014, per cui, all'epoca della sentenza di patteggiamento (2016), la forbice vigente era quella originaria (8-20). Solo con la sentenza costituzionale n. 40/2019 il minimo edittale fu ridotto a 6 anni, intervento successivo agli atti. Pertanto il GIP ha correttamente preso come pena base anni 8 e multa €27.000 (quanto indicato nell'accordo) e ha rideterminato la pena in applicazione dell'accordo; l'argomento relativo alla multa inferiore/superiore al minimo è stato ritenuto non decisivo, trattandosi di una differenza minima (€1.000) plausibilmente adottata per semplicità di calcolo. P.Q.M. il ricorso è rigettato.
Norme richiamate
La Corte valuta quale fosse la forbice edittale applicabile, con riferimento al tempo di commissione del reato e alla successiva evoluzione normativa e costituzionale
Norma che disciplina l'accordo per l'applicazione della pena (patteggiamento); la sentenza di applicazione pena costituisce giudicato che deve essere interpretato tenendo conto della cornice normativa temporale
legge n. 49 del 2006 (cd. legge Fini-Giovanardi)
Modificò in passato la disciplina sanzionatoria ma fu poi dichiarata illegittima; la Corte ricorda l'effetto della sua declaratoria di incostituzionalità sulla ricostruzione cronologica delle norme applicabili
Sentenza Corte Costituzionale n. 32 del 2014
Dichiarò l'illegittimità della legge n.49/2006, contribuendo a ricostituire la forbice edittale originaria per il periodo rilevante
Sentenza Corte Costituzionale n. 40 del 2019
Successivamente ridusse il minimo edittale a 6 anni, ma intervenne dopo la sentenza di applicazione della pena; la Corte ne ha escluso l'efficacia rispetto all'accordo e alla decisione impugnata per la sequenza cronologica dei fatti
Massime di principio
- Per determinare la pena edittale applicabile occorre ricostruire la sequenza cronologica delle norme e delle pronunce costituzionali: prevale la normativa vigente al tempo della commissione del reato, salvo applicazione della norma più favorevole se compatibile e temporalmente applicabile.
- La dichiarazione di incostituzionalità di una legge ha effetti che devono essere valutati in relazione ai tempi degli atti: una modifica della forbice edittale intervenuta dopo la sentenza di applicazione della pena non può normalmente essere utilizzata per rivedere accordi già divenuti giudicati o per sostenere che il giudice dell'esecuzione abbia violato il giudicato, salvo diversi effetti dichiarati dalla Corte.
- Nel caso di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) la pena concordata e la sua quantificazione (compresa la multa) sono elementi essenziali: però piccole differenze marginali rispetto al minimo edittale, soprattutto se funzionali a una più agevole operazione matematica (es. arrotondamenti per la riduzione di un terzo), non sono di per sé prova che la pena detentiva sia stata calcolata in violazione del giudicato.
- Il giudice dell'esecuzione deve verificare la coerenza dell'accordo con il quadro normativo temporalmente rilevante e motivare la scelta della base di calcolo della pena; contestazioni sulla scelta devono fondarsi su errori di fatto nella ricostruzione cronologica o su una evidente violazione del giudicato.
- In situazioni analoghe è utile documentare con precisione le date rilevanti (commissione del reato, sentenza di patteggiamento, eventuali pronunce costituzionali) e calcolare gli effetti delle modifiche normative nella sequenza temporale per valutare la fondatezza di eventuali impugnative.
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