Cassazione Penale, Ordinanza n. 33770/2026 del 17/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Gli imputati sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno impugnato con ricorsi distinti, ma sovrapponibili, la sentenza con cui la Corte d'appello aveva confermato la loro condanna pronunciata dal Tribunale per avere agito in concorso nell'impossessamento di un'autovettura parcheggiata lungo la pubblica via, integrando il delitto di furto aggravato. Il primo motivo contestava la configurabilità dell'aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede, sostenendo implicitamente che le modalità di custodia del veicolo ne escludessero l'applicazione. Il secondo motivo censurava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto il primo motivo meramente riproduttivo di doglianze già esaminate e correttamente disattese dai giudici di merito, osservando che l'aggravante è esclusa soltanto quando sussistano, in concreto, condizioni di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci a interrompere l'azione criminosa o a impedire la sottrazione della cosa, ostacolandone la facile accessibilità. Il secondo motivo è stato ritenuto aspecifico, perché non si confrontava criticamente con la motivazione del diniego delle attenuanti generiche, fondata sull'assenza di particolari elementi di meritevolezza e sulla presenza, per entrambi gli imputati, di plurimi precedenti penali per reati contro il patrimonio, indicativi di una specifica inclinazione a delinquere.
Norme richiamate
Richiamato quale fondamento del concorso di persone nel reato.
Richiamato quale fattispecie base del furto.
L'aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede è esclusa solo dalla presenza concreta di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci a interrompere l'azione criminosa o a impedire la sottrazione della cosa.
Non richiamato nel testo.
Applicato quanto alle conseguenze dell'inammissibilità, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'aggravante del furto consistente nell'esposizione della cosa alla pubblica fede è esclusa soltanto quando, valutate concretamente le circostanze del caso, siano presenti condizioni di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci a interrompere l'azione criminosa o a impedire la sottrazione, ostacolando la facile accessibilità della cosa.
- È aspecifico il motivo di ricorso che contesti il diniego delle attenuanti generiche senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato valorizzando l'assenza di particolari elementi di meritevolezza e la presenza di plurimi precedenti penali per reati della stessa natura, quali indici di una specifica inclinazione a delinquere.
- La riproposizione di censure già adeguatamente esaminate e disattese dal giudice di merito, senza individuare effettivi vizi della motivazione, non supera il vaglio di ammissibilità del ricorso per cassazione.
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