Cassazione Penale, Sentenza n. 44198/2023 del 03/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugna l'ordinanza del 23-24 novembre 2022 con la quale il Tribunale del riesame di Napoli, riformando il GIP, aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari e aveva riqualificato l'originaria imputazione (partecipazione ad associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis) in concorso esterno (art. 110 c.p.). L'operato investigativo contestava a Muto, dottore commercialista, di aver prestato per lungo tempo attività professionale e gestionale a favore del clan Sangermano (consulenze, intermediazioni immobiliari, utilizzo della società immobiliare MITO s.r.l., contatti con banche e notai), contribuendo a investimenti e operazioni immobiliari in favore del sodalizio. Il ricorrente ha proposto due motivi di ricorso: 1) vizio di motivazione e omissione di valutazione di una memoria difensiva con documentazione, istruttiva sulla provenienza dei fondi e sulla reale titolarità degli immobili; 2) violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata indicazione concreta del contributo causale specifico richiesto per la configurazione del concorso esterno in associazione mafiosa.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi di ricorso. Pur precisando che l'omessa valutazione di una memoria difensiva determina nullità solo se in essa sono articolate censure autonome e decisive (circostanza non provata nel caso), la Corte ha ritenuto comunque viziata la motivazione del Tribunale del riesame su punti sostanziali: in particolare non è stato valutato il materiale documentale prodotto sul finanziamento e sulla titolarità degli immobili (tra cui un evidente errore logico sulla possibile età del presunto figlio), né sono emersi elementi certi a dimostrazione dell'interposizione fittizia e della provenienza dei fondi dal clan. Inoltre la Corte ha censurato la valutazione, basata su deduzioni e conteggi congetturali, delle intercettazioni e della partecipazione a mediazioni/incontri; non è stato spiegato quale apporto causale concreto e riconducibile all'associazione mafiosa fosse stato effettivamente fornito dal professionista, oltre le comuni attività tecniche e di consulenza. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio, lasciando impregiudicata l'autonoma valutazione del giudice di merito e invitandolo a colmare le lacune motivazionali segnalate.
Norme richiamate
Riferita come fattispecie originariamente contestata; la Corte ricorda che per la ricostruzione del ruolo di un professionista è necessario valutare se l'attività sia diretta a rafforzare l'associazione mafiosa. Nel caso la qualificazione in 416-bis è stata riconsiderata e, in ogni caso, richiede prova del vincolo associativo e della struttura verticistica.
Richiamato in relazione alla qualificazione di concorso esterno: la Corte sottolinea che il concorso esterno richiede un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, con rilevanza causale rispetto al rafforzamento del sodalizio.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norma impugnatoria evocata per censurare violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte ha valutato i motivi ai sensi di tali lettere e li ha ritenuti fondati.
Richiamato quale norma di competenza sul giudice del riesame/competente per le misure cautelari; la Corte ha rinviato al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio ai sensi di competenza.
Principio giurisprudenziale sulle intercettazioni (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021 e altri precedenti citati)
La Corte sottolinea che l'interpretazione del contenuto delle intercettazioni è valutazione di merito riservata al giudice, sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o irragionevolezza; tuttavia le trascrizioni non possono fondare deduzioni congetturali prive di riscontri.
Massime di principio
- Per contestare il concorso esterno in associazione mafiosa a un professionista è necessario provare un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, con apprezzabile rilevanza causale rispetto agli scopi del sodalizio; la mera consulenza professionale, anche continuativa e confidenziale, non è sufficiente.
- Le deduzioni tratte dalle intercettazioni devono essere supportate da riscontri convergenti; testi criptici o frammentari non permettono di desumere automaticamente condotte illecite senza elementi probatori aggiuntivi.
- La titolarità formale di società o immobili e la provenienza dei fondi sono elementi decisivi: l'ipotesi di interposizione fittizia richiede prove specifiche (documentali o indiziarie robuste) e non può basarsi su congetture logiche contraddette dagli atti prodotti dalla difesa.
- L'omessa considerazione di memorie difensive e documenti può determinare vizi della motivazione solo se le memorie contengono censure nuove e decisive; tuttavia il giudice del riesame deve valutare concretamente le prove e motivare il rigetto di elementi documentali rilevanti.
- Il giudice di merito, quando riqualifica l'imputazione o decide misure cautelari, deve esplicitare il nesso causale tra la condotta del soggetto e il rafforzamento del sodalizio criminoso; valutazioni generiche o congetturali sono infirmabili in sede di legittimità.
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