Cassazione Penale, Ordinanza n. 31131/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
In appello, nell'ambito di un concordato ex art. 599-bis c.p.p., la pena era stata rideterminata in anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 1.000 di multa per rapina aggravata e porto illegale di arma comune da sparo. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e manifesta illegalità della pena, sostenendo che la Corte territoriale non avesse riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. nonostante l'integrale risarcimento del danno alla persona offesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che, nel concordato in appello, sono proponibili in cassazione solo censure relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del Procuratore generale e al contenuto difforme della decisione, mentre sono inammissibili le doglianze concernenti i motivi espressamente rinunciati. Nel caso concreto, l'imputato aveva rinunciato a tutti i motivi di merito salvo quelli sul trattamento sanzionatorio; tale rinuncia è stata ritenuta comprensiva anche della richiesta di riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno, trattandosi di profilo autonomo rispetto al mero trattamento sanzionatorio. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Nel procedimento concordato in appello, la cognizione e la ricorribilità sono limitate ai profili relativi alla formazione del consenso, al consenso del Procuratore generale e alla difformità della decisione rispetto all'accordo.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
La doglianza è stata formalmente incardinata come violazione di legge per asserita illegalità della pena.
L'attenuante del risarcimento del danno non può essere esaminata in cassazione quando sia ricompresa nella rinuncia ai motivi di merito operata nel concordato in appello.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Il procedimento è stato trattato con decisione de plano.
Massime di principio
- Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi che incidono sulla formazione della volontà adesiva, sul consenso del Procuratore generale o sulla conformità della sentenza all'accordo, non per censure relative ai motivi ai quali la parte abbia rinunciato.
- La rinuncia ai motivi di merito nel concordato in appello va interpretata in senso comprensivo anche delle questioni strettamente collegate al merito stesso, come la richiesta di riconoscimento di una circostanza attenuante che non sia stata riservata espressamente.
- Trattamento sanzionatorio e concorso di circostanze costituiscono piani distinti della decisione; l'incidenza delle circostanze sul quantum di pena è un effetto riflesso e non trasforma automaticamente tali questioni in censure sul solo trattamento sanzionatorio.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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