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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37453/2023 del 13/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di L'Aquila che, in sede di riesame, aveva sostituito l'obbligo di dimora con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di Bruno Ferrari indagato per furto pluriaggravato. Il difensore ha proposto quattro motivi: 1) censura sulla insufficiente valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e sulla presunta ripetizione senza integrazione della motivazione del primo giudice; 2) contestazione della valutazione della credibilità e attendibilità della persona offesa (Loredana Di Sante) e delle contraddizioni della sua deposizione; 3) dedotta assenza di riscontri esterni alla dichiarazione della persona offesa, con contestazione dell'utilizzabilita delle immagini video ritenute scure; 4) assenza dei presupposti per l'applicazione di misure cautelari personali, con richiesta di riesame della qualificazione del fatto e della rilevanza della condotta di Ferrari (che avrebbe solo accompagnato con la sua auto i coindagati).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato, generico e versato in fatto. Ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato sulla credibilità della persona offesa e sui riscontri forniti dagli operanti, avendo inoltre espresso valutazioni sugli elementi probatori e sulle deduzioni difensive. La Corte ha rilevato che l'impugnazione si limitava a proporre una diversa lettura del compendio probatorio e censure in fatto non rilevanti in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di EURO 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La Corte di legittimità non è sede per una rivalutazione largamente alternativa del materiale probatorio: se l'impugnazione si limita a proporre una diversa lettura dei fatti senza censure di diritto o carenze specifiche di motivazione, il ricorso è inammissibile.
  • La valutazione della credibilità della persona offesa e la verifica dei riscontri esterni spettano ai giudici di merito; la Cassazione accerta soltanto la completezza e la logicità della motivazione.
  • Immagini video ritenute non decisionali possono essere legittimamente escluse dal novero degli elementi a carico purché il giudice di merito lo espliciti e motivi tale esclusione.
  • Le censure riguardanti la qualificazione del fatto o la valutazione della necessità della misura cautelare sono in genere questioni di fatto e di merito difficilmente sindacabili in Cassazione se non quando emergano vizi di legge o carenze motivazionali formali.
  • Ricorsi manifestamente infondati, generici o meramente fattuali possono determinare l'applicazione di sanzioni economiche e il pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; occorre quindi formulare censure precise e giuridicamente fondate.

Testo integrale

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