Cassazione Penale, Sentenza n. 37453/2023 del 13/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di L'Aquila che, in sede di riesame, aveva sostituito l'obbligo di dimora con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di Bruno Ferrari indagato per furto pluriaggravato. Il difensore ha proposto quattro motivi: 1) censura sulla insufficiente valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e sulla presunta ripetizione senza integrazione della motivazione del primo giudice; 2) contestazione della valutazione della credibilità e attendibilità della persona offesa (Loredana Di Sante) e delle contraddizioni della sua deposizione; 3) dedotta assenza di riscontri esterni alla dichiarazione della persona offesa, con contestazione dell'utilizzabilita delle immagini video ritenute scure; 4) assenza dei presupposti per l'applicazione di misure cautelari personali, con richiesta di riesame della qualificazione del fatto e della rilevanza della condotta di Ferrari (che avrebbe solo accompagnato con la sua auto i coindagati).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato, generico e versato in fatto. Ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato sulla credibilità della persona offesa e sui riscontri forniti dagli operanti, avendo inoltre espresso valutazioni sugli elementi probatori e sulle deduzioni difensive. La Corte ha rilevato che l'impugnazione si limitava a proporre una diversa lettura del compendio probatorio e censure in fatto non rilevanti in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di EURO 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma invocata per fondare i motivi di cassazione; la Corte rileva che i rilievi erano in massima parte di fatto e rilievi alternativi non incidenti sulla legittimità, dunque non idonei ai sensi di questa disposizione.
art. 273, comma 1, cod. proc. pen. (citato come 271 recte 273)
Richiamato in relazione alla motivazione sui gravi indizi di colpevolezza; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente valutato e motivato la sussistenza di tali indizi.
artt. 624 e 625, nn. 2, 5 e 7, cod. pen.
Norme sostanziali che definiscono il reato contestato (furto pluriaggravato) e le aggravanti; utilizzate per contestualizzare la gravità del fatto a cui si riferiva la misura cautelare.
art. 196 (segn. 192) cod. proc. pen.
Richiamata in ordine al valore probatorio della dichiarazione della persona offesa; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente valutato la credibilità e i riscontri esterni alla deposizione.
Norma richiamata in riferimento alla requisitoria scritta presentata dal Sostituto Procuratore Generale; utilizzata per documentare l'adempimento procedurale della Procura nella fase di cassazione.
Norma che disciplina la condanna per spese e ammende in caso di ricorso manifestamente infondato; la Corte l'ha applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a versare EURO 3.000 alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La Corte di legittimità non è sede per una rivalutazione largamente alternativa del materiale probatorio: se l'impugnazione si limita a proporre una diversa lettura dei fatti senza censure di diritto o carenze specifiche di motivazione, il ricorso è inammissibile.
- La valutazione della credibilità della persona offesa e la verifica dei riscontri esterni spettano ai giudici di merito; la Cassazione accerta soltanto la completezza e la logicità della motivazione.
- Immagini video ritenute non decisionali possono essere legittimamente escluse dal novero degli elementi a carico purché il giudice di merito lo espliciti e motivi tale esclusione.
- Le censure riguardanti la qualificazione del fatto o la valutazione della necessità della misura cautelare sono in genere questioni di fatto e di merito difficilmente sindacabili in Cassazione se non quando emergano vizi di legge o carenze motivazionali formali.
- Ricorsi manifestamente infondati, generici o meramente fattuali possono determinare l'applicazione di sanzioni economiche e il pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; occorre quindi formulare censure precise e giuridicamente fondate.
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