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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25325/2023 del 28/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La parte ricorrente, medico titolare di diploma di specializzazione in oftalmologia conseguito all'esito di un corso quadriennale frequentato tra il 2001 e il 2005, ha agito contro le amministrazioni statali chiedendo il risarcimento del danno asseritamente derivato dal tardivo recepimento nell'ordinamento interno della disciplina comunitaria sulla formazione dei medici specialisti. Ha dedotto che la remunerazione percepita durante la specializzazione, determinata secondo il d.lgs. n. 257 del 1991, fosse inferiore a quella poi prevista per gli specializzandi a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 in base al d.lgs. n. 368 del 1999 e ai successivi D.P.C.M., con conseguente disparità di trattamento rispetto ai medici specializzatisi in anni successivi. In cassazione ha articolato quattro motivi: 1) omessa/carente motivazione e violazione della Direttiva 93/16/CEE e degli artt. 3 e 36 Cost., per non avere riconosciuto che la direttiva avesse fissato in modo preciso e incondizionato il principio di adeguata remunerazione; 2) omessa/carente motivazione e violazione della medesima direttiva, per avere la Corte d'appello valorizzato una lettura meramente formale e non teleologica della disciplina comunitaria, ritenendo già avvenuto il recepimento con il d.lgs. n. 257 del 1991; 3) violazione degli artt. 3 e 36 Cost. per non avere ravvisato la disparità di trattamento derivante dall'efficacia solo differita della disciplina più favorevole introdotta dal d.lgs. n. 368 del 1999; 4) violazione delle Direttive 82/76/CEE e 93/16/CEE, dei principi espressi da Corte di giustizia 24 gennaio 2018 nelle cause riunite C-616/16 e C-617/16, del d.lgs. n. 368/1999 e del diritto interno, per non avere riconosciuto il diritto al risarcimento e alla corrispondente copertura previdenziale per il periodo di specializzazione anteriore al 2006-2007.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili per manifesta infondatezza ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., rilevando che la questione era già coperta da giurisprudenza di legittimità consolidata. Ha affermato che la Direttiva 93/16/CEE non aveva portata innovativa rispetto alle direttive precedenti, ma era una codificazione/riunificazione di testi già vigenti; che il concetto di adeguata remunerazione non era predeterminato in modo vincolante dal diritto unionale, spettando agli Stati membri fissarne la misura nell'esercizio della loro discrezionalità; che l'Italia aveva adempiuto agli obblighi comunitari con il d.lgs. n. 257 del 1991; che il d.lgs. n. 368 del 1999 costituiva una successiva scelta discrezionale del legislatore nazionale, operativa solo dall'anno accademico 2006-2007, non applicabile retroattivamente ai rapporti già esauriti; e che non sussisteva né violazione del diritto UE né violazione dell'art. 3 Cost. per il differimento temporale della riforma. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese e al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato, ravvisando un uso abusivo del mezzo di impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi che denunciavano insufficienza o carenza motivazionale non erano ammissibili nei limiti del nuovo paradigma del vizio di motivazione; il sindacato di legittimità resta circoscritto al minimo costituzionale e non consente censure sulla mera sufficienza della motivazione.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando la questione è già regolata da orientamento consolidato della Corte e il ricorso non offre elementi per mutarlo.

  • art. 132 c.p.c.

    La nullità della sentenza per motivazione sussiste solo se la motivazione manca del tutto, è meramente apparente, contraddittoria in modo irriducibile o obiettivamente incomprensibile.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione deve superare il minimo costituzionale; al di sotto di tale soglia si configura un vizio rilevante in cassazione.

  • art. 3 Cost.

    Il differimento di efficacia di una riforma migliorativa non integra di per sé violazione del principio di uguaglianza, se rientra nella discrezionalità legislativa e non incide su situazioni già consolidate.

  • art. 36 Cost.

    Non si applica al rapporto degli specializzandi, qualificato come contratto di formazione specialistica e non come rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato.

  • d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    Ha dato attuazione alle direttive comunitarie previgenti riconoscendo una borsa di studio annua ai medici specializzandi; tale disciplina è ritenuta sufficiente ad adempiere agli obblighi comunitari.

  • d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368

    artt. 37-41 e art. 46, comma 2

    Ha introdotto un contratto di formazione specialistica con nuovo assetto economico-previdenziale, ma la sua operatività è stata differita all'anno accademico 2006-2007 e ciò è stato considerato frutto di scelta discrezionale interna.

  • legge 23 dicembre 2005, n. 266

    Ha disposto l'applicazione del nuovo regime del d.lgs. n. 368/1999 a decorrere dall'anno accademico 2006-2007.

  • d.P.C.M. 7 marzo 2007

    Ha concretamente determinato il trattamento economico spettante agli specializzandi nel nuovo regime.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto la proposizione del ricorso connotata da abuso del processo, applicando una condanna equitativa in favore delle controparti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Sono stati affermati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La censura di motivazione in cassazione non può risolversi in una contestazione della sufficienza o della maggiore persuasività della motivazione, ma richiede la deduzione di un vizio che superi il minimo costituzionale della motivazione stessa.
  • Quando la questione giuridica è già risolta da un orientamento consolidato della Corte di cassazione, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. se non offre argomenti idonei a rimettere in discussione il precedente indirizzo.
  • La Direttiva 93/16/CEE in materia di formazione dei medici specialisti ha natura di testo compilativo e coordinativo rispetto alle precedenti direttive, senza introdurre un nuovo parametro vincolante sulla misura della remunerazione.
  • Il principio di adeguata remunerazione dei medici specializzandi non implica che il diritto unionale stabilisca una soglia monetaria predeterminata; la determinazione concreta resta affidata alla discrezionalità degli Stati membri entro i limiti del sistema interno e delle compatibilità finanziarie.
  • Il recepimento interno delle direttive sulla formazione dei medici specialisti è stato ritenuto compiuto con il d.lgs. n. 257 del 1991; il successivo d.lgs. n. 368 del 1999 costituisce una scelta legislativa migliorativa non imposta dal diritto unionale e non retroattivamente estensibile ai rapporti esauriti.
  • Il differimento temporale dell'efficacia di una riforma legislativa più favorevole non viola, di per sé, il principio di uguaglianza, se la scelta rientra nella discrezionalità del legislatore e non incide su situazioni giuridiche già definite.
  • Il rapporto degli specializzandi in medicina, per come delineato dalla disciplina richiamata, non è qualificabile come rapporto di lavoro subordinato; pertanto non opera automaticamente il parametro dell'art. 36 Cost. sulla proporzionalità e sufficienza della retribuzione.
  • La proposizione di ricorsi fondati su questioni già stabilmente decise dalla giurisprudenza può integrare un uso abusivo del processo, legittimando anche la condanna equitativa ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDanno da illecito trattamento
RamiProcesso civileResponsabilità civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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