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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43248/2022 del 15/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Bari che confermava la misura dell'obbligo di presentazione alla P.G. imposta dal G.I.P. sui seguenti profili: 1) censura della valutazione della gravità indiziaria rispetto alla partecipazione di Mariano a un'associazione a delinquere finalizzata alla sottrazione di prodotti energetici alle imposte (capo 7), sostenendo che il ruolo dell'imputato fosse al più quello di cliente con rapporti limitati e non di sodale stabile; 2) doglianze sulla mancanza e illogicità della motivazione riguardo al capo 21 (cessione illecita di 10.000 litri), con particolare riferimento alla presunta assenza della consapevolezza da parte di Mariano circa l'illecito utilizzo dei documenti di trasporto; 3) contestazione dell'esistenza delle esigenze cautelari, per la vetustà delle condotte (fatti datati 2017), la carattere sporadico delle imputazioni e l'assenza di elementi che rendano attuale il pericolo di reiterazione.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi due motivi ritenendo la valutazione della gravità indiziaria del G.I.P. e del Tribunale del Riesame sufficientemente motivata e logica: i giudici avevano rilevato elementi indiziari (messa a disposizione di automezzi, procacciamento dell'autista, conversazioni che dimostrano condivisione di intenti, gestione di società prestanome e dispositivi di alterazione delle erogazioni) che giustificavano l'inserimento di Mariano nella compagine associativa e la sua partecipazione all'attività operativa. Tuttavia il terzo motivo è stato accolto: la Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione sull'attualità del pericolo di reiterazione dei reati, dato che le condotte a lui ascritte si collocano fino al 31 luglio 2017 e non sono stati indicati elementi recenti o circostanze concrete che giustifichino, a distanza di quasi cinque anni, la persistenza del periculum libertatis. Conseguenza: annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente al giudizio sulle esigenze cautelari e rinvio al Tribunale del Riesame di Bari per nuovo giudizio su quel punto; per il resto il ricorso è respinto.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 504 del 1995, art. 40

    Riferimento ai reati-fine collegati all'accusa principale: la Corte ha richiamato questa norma nella descrizione delle fattispecie contestate (cessioni illecite di prodotti energetici e tentativi), come parte della qualificazione dei reati ascritti all'indagato

  • codice di procedura penale, art. 273 comma 1-bis

    Richiamato come norma disciplinante le misure cautelari personali e il riferimento ai criteri di valutazione degli indizi; la Corte sottolinea che per l'adozione della misura è sufficiente la qualità della probabilità indiziaria e richiama i limiti del sindacato di legittimità

  • codice di procedura penale, art. 192 commi 2, 3 e 4

    La Corte distingue tra il grado di indizi necessari per la misura cautelare e quelli richiesti per la decisione di merito: non si applica il comma 2 (precisione e concordanza) al giudizio cautelare, mentre i commi 3 e 4 sono richiamati per i criteri di valutazione degli indizi nel contesto cautelare

Massime di principio

  • La gravità indiziaria ai fini cautelari non richiede la stessa precisione e concordanza degli indizi necessarie per la condanna in sede di merito: è sufficiente un giudizio di qualificata probabilità della responsabilità.
  • Il sindacato della Corte di Cassazione sulle misure cautelari è limitato alla verifica della logica e dell'adeguatezza della motivazione del giudice di merito; non è consentita una riconsiderazione piena e sostanziale degli elementi di fatto.
  • Per la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato (periculum libertatis) è necessario dimostrare l'attualità del pericolo: il mero richiamo a modalità fattuali o alla personalità dell'indagato non basta quando i fatti contestati risalgono a molti anni prima.
  • La distanza temporale dai fatti richiede un più rigoroso e specifico apprezzamento prognostico: se le condotte sono datate, il giudice deve indicare elementi recenti o circostanze concrete che rendano plausibile la persistenza del rischio di recidiva.
  • Contrasti interni o lamentele tra i partecipanti a un sodalizio non escludono automaticamente l'appartenenza associativa; il giudice può valorizzare elementi operativi (fornitura di mezzi, procacciamento di personale, uso di società prestanome, dispositivi tecnici) per qualificare la partecipazione.
  • In casi simili, la difesa dovrebbe puntare a dimostrare l'assenza di elementi recenti che attestino la continuità dell'attività criminosa e la sporadicità delle condotte per ottenere la revoca o la riduzione delle misure cautelari.
  • Se il giudice non specifica fino a quando il sodalizio ha operato o se l'imputato ha continuato a contribuire dopo il periodo contestato, è lecito chiedere l'annullamento o il rinvio per nuovo esame in ordine all'attualità del pericolo.

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