Cassazione Penale, Ordinanza n. 35897/2026 del 13/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza dell’11 novembre 2025 della Corte d’appello di Napoli, che aveva confermato la condanna per evasione durante l’esecuzione degli arresti domiciliari. Ha contestato genericamente la ricostruzione della condotta quanto a tempi e modi e la sussistenza del reato; la Corte d’appello aveva fondato l’accertamento sulla testimonianza non contestata di un agente di polizia giudiziaria, che riferiva l’allontanamento dall’abitazione. Il ricorso ha inoltre investito il trattamento sanzionatorio: la sentenza impugnata aveva quantificato la pena nel minimo, negato le attenuanti generiche e applicato la recidiva, valorizzando il comportamento processuale e, soprattutto, numero, tipologia e cronologia dei precedenti penali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi erano generici. Ha ritenuto adeguata la ricostruzione dell’allontanamento, basata sulla testimonianza dell’agente di polizia giudiziaria non specificamente contestata, e ha richiamato il principio per cui integra evasione qualsiasi allontanamento non autorizzato dal luogo degli arresti domiciliari, indipendentemente da durata, distanza e ragioni. Ha inoltre rilevato che la Corte d’appello aveva motivato la pena, determinata nei minimi, il diniego delle attenuanti generiche e il riconoscimento della recidiva. Ha disposto le conseguenze previste dall’art. 616 c.p.p.; il testo fornito non riporta per intero il dispositivo né specifica eventuali importi dovuti.
Norme richiamate
Integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale.
Il reato di evasione si configura con qualsiasi allontanamento non autorizzato dal luogo degli arresti domiciliari; durata, distanza e motivi dell’allontanamento sono irrilevanti.
Inoltre, la Corte di merito, ha dato conto della congruità della pena, peraltro quantificata sui minimi, escludendo l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e ritenendo sussistente la recidiva contestata alla luce del comportamento processuale, tenuto dall'imputato e soprattutto «il numero, la tipologia e la cronologia dei pregiudizi penali».
La recidiva contestata è stata ritenuta sussistente in base alla valutazione del comportamento processuale e, soprattutto, del numero, della tipologia e della cronologia dei precedenti penali.
Inoltre, la Corte di merito, ha dato conto della congruità della pena, peraltro quantificata sui minimi, escludendo l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e ritenendo sussistente la recidiva contestata alla luce del comportamento processuale, tenuto dall'imputato e soprattutto «il numero, la tipologia e la cronologia dei pregiudizi penali».
La sentenza impugnata ha motivato il diniego delle attenuanti generiche nel contesto della valutazione del trattamento sanzionatorio; la Cassazione ha ritenuto generiche le censure rivolte contro tale valutazione.
Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen
La declaratoria d’inammissibilità comporta le conseguenze processuali previste dall’art. 616 c.p.p.; il testo fornito non specifica integralmente le statuizioni adottate.
Massime di principio
- Integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento non autorizzato dal luogo degli arresti domiciliari, senza che rilevino la durata dell’assenza, la distanza percorsa o le ragioni dello spostamento.
- Sono generici i motivi di ricorso che contestano l’accertamento dell’allontanamento senza confrontarsi specificamente con la ricostruzione di merito e con gli elementi probatori sui quali essa si fonda.
- Nel valutare il trattamento sanzionatorio, la recidiva può essere motivata considerando il comportamento processuale e, in particolare, numero, tipologia e cronologia dei precedenti penali; la congruità della pena determinata nei minimi e il diniego delle attenuanti generiche non sono censurati con doglianze meramente generiche.
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